Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici

1 Novembre 2019

Con legge del 9 gennaio 2019, n. 3 in materia di Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici il legislatore ha operato una riforma ad ampio spettro che introduce importanti novità anche con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/2001.

In particolare, la novella legislativa ha esteso il catalogo dei reati presupposto che possono dar luogo alla responsabilità dell’ente introducendo il reato di traffico di influenze illecite previsto dall’art. 346 bis c.p.

Il comma 1 dell’art. 25 D.lgs. 231/2001, così come riformato, dispone infatti che: “In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346 bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote”.

Al contempo, la legge n. 3 del 2019 ha modificato anche l’art. 346 bis c.p. che attualmente punisce “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

La riforma normativa dispone, inoltre, l’inasprimento delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D.lgs. 231/2001[1] previste per i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.lgs. 231/2001) mediante una cornice edittale che varia a seconda del ruolo ricoperto dall’autore del reato presupposto.

Nel dettaglio, nel caso in cui il reato presupposto sia stato commesso da soggetto apicale la sanzione interdittiva avrà durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, mentre nell’ipotesi in cui la violazione debba essere attribuita a soggetto sottoposto alla direzione e controllo di un soggetto apicale la durata non sarà inferiore a due anni e superiore a quattro anni (art. 25, comma 5, D.lgs. 231/2001)[2].

Da ultimo si rileva che all’art. 25 D.lgs. 231/2001 è stato introdotto un nuovo comma 5 bis che riduce le sanzioni interdittive, disponendo che le stesse abbiano una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, nell’ipotesi in cui l’ente “prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

Sul punto si precisa che la riforma con specifico riferimento al reato presupposto del traffico di influenze illecite non prevede l’applicazione di sanzioni interdittive atteso che il reato previsto e punito dall’art. 346 bis c.p. è stato inserito al primo comma dell’art. 25 D.lgs. 231/2001 ma non vi è alcun richiamo all’interno dei commi 5 e 5 bis in materia di sanzioni interdittive.

 

[1] Art. 9. Sanzioni amministrative

  1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
  2. a) la sanzione pecuniaria;
  3. b) le sanzioni interdittive;
  4. c) la confisca;
  5. d) la pubblicazione della sentenza.
  6. Le sanzioni interdittive sono:
  7. a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
  8. b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  9. c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  10. d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  11. e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[2] Art. 25, comma 5, D.lgs. 231/2001 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

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