La Direttiva PIF e la giurisprudenza sulle frodi carosello: possibili implicazioni nell’ordinamento interno

4 Novembre 2019

La Camera dei Deputati ha approvato in data 1.10.2019 il Disegno di legge C. 1201-B, trasmesso dal Senato il 31 luglio 2019 con cui il Parlamento delega il Governo al recepimento nell’ordinamento interno di quanto previsto dalla c.d. Direttiva PIF.

La Direttiva n. 2017/1371 emessa dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 5 luglio 2017 in materia di “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” (art. 17 Direttiva UE 2017/1371) impone agli Stati membri di prevedere forme di responsabilità a carico degli Enti adottando “le misure necessarie affinché, se commessa intenzionalmente, la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione costituisca reato” (art. 3 Direttiva UE 2017/1371).

In particolare, il legislatore europeo impone di sanzionare le frodi in materia di IVA ove le stesse “siano connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione Europea e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10.000.000 EUR”.

Tuttavia, l’attuazione da parte del governo di tale provvedimento potrebbe avere portata ben più ampia.

Se, da un lato, è infatti richiesta la criminalizzazione delle frodi IVA ritenute gravi in relazione all’entità del danno cagionato all’Unione Europea e alla connessione tra più Stati, dall’altro, non può escludersi che il legislatore interno provvederà ad una vera e propria riforma di sistema.

Già in passato si è infatti discusso dell’opportunità di includere nel catalogo dei reati presupposto quelli di matrice tributaria.

Pertanto l’effetto del recepimento del provvedimento europeo potrebbe essere quello di estendere la responsabilità ex D.lgs. 231/2001 non soltanto alle frodi IVA c.d. “gravi” ma all’intero sistema penal-tributario di cui al D.lgs. 74/2000.

Nessuna novità è invece introdotta dall’art. 6 della Direttiva che - in conformità con quanto già previsto dal D.lgs. 231/2001 – riconduce la responsabilità degli Enti alle ipotesi di commissione di reati “a loro vantaggio” da parte di soggetti che rivestono una posizione apicale o persone sottoposte all’altrui direzione o vigilanza.

Tutto ciò, inoltre, come già disciplinato dal nostro ordinamento, non esclude la possibilità di procedimenti penali nei confronti della persona fisica autrice del reato (art. 6 Direttiva UE 2017/1371).

Le sanzioni a carico delle persone giuridiche dovranno essere “effettive, proporzionate e dissuasive” e comprendere sia quelle di carattere pecuniario che le misure interdittive.

Da un punto di vista pratico occorre soffermarsi su quello che potrebbe essere l'impatto nell’ordinamento interno del recepimento da parte del Governo della Direttiva Europea. Alle società sarà infatti demandato il compito di adeguare i propri modelli organizzativi, individuando i rischi di carattere fiscale connessi alle attività svolte.

Il mancato adeguamento potrebbe infatti esporre l’ente a contestazioni penali, nonché all’irrogazione di sanzioni pecuniarie e interdittive.

In quest’ottica particolare attenzione va riservata al tema delle c.d. frodi carosello.

Ed infatti, se è vero - come premesso - che spetterà ora al Governo in sede di attuazione definire le singole fattispecie da ricomprendere nel catalogo dei reati presupposto della 231 e che non si può escludere una riforma ad ampio spettro riguardante l’intero settore penal-tributario, è altresì evidente che il legislatore comunitario con l’espressione “frodi Iva” intendeva riferirsi quantomeno alle c.d. frodi carosello proprio per l’imponenza degli effetti che tali condotte illecite producono sui bilanci nazionali e sull’intero sistema europeo.

Come è noto con il termine frode carosello si intende far riferimento ad un complesso di condotte fraudolente dirette ad evadere il versamento dell’Iva attraverso operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti.

Mentre le operazioni oggettivamente inesistenti di regola coinvolgono soggetti assolutamente consapevoli dell’illiceità del comportamento posto in essere, spesso accade che le operazioni soggettivamente inesistenti interessino soggetti giuridici (più o meno colpevolmente) ignari delle condotte che vengono effettuate dagli evasori.

Concentrandoci sulle operazioni soggettivamente inesistenti bisogna quindi domandarsi quali sono i controlli che un soggetto giuridico può e deve porre in essere per evitare di essere coinvolto - proprio malgrado – in meccanismi di frode Iva e per poter eventualmente provare la propria buona fede dinnanzi all’Autorità giudiziaria (penale o tributaria).

La buona fede, che deve essere intesa come “la dimostrazione di aver adottato tutte le ragionevoli precauzioni”[1], consente infatti al soggetto di non incorrere in sanzioni penali e di poter comunque procedere alla detrazione Iva altrimenti negata[2].

Appare quindi innanzitutto necessario soffermare l’attenzione su quelli che la comunicazione UIF (Unità di informazione finanziaria) definisce “schemi di comportamenti anomali” connessi con il rischio di frode all’Iva intracomunitaria.

Sotto il profilo soggettivo l’Unità istituita presso la Banca d’Italia segnala come spesso le società che effettuano evasioni Iva di carattere transnazionale sono imprese di recente costituzione, operanti in particolari settori economici interessati dalla movimentazione di elevati flussi finanziari, prive di unità operative (impianti, depositi, magazzini, esercizi aperti al pubblico), con esiguo capitale sociale, con sede in paesi a regime fiscalmente privilegiato.

E ancora, imprese che, di norma, non chiedono affidamenti e i cui soci o amministratori risultano di dubbio profilo reputazionale (per precedenti penali, o perché gravati da procedure pregresse pregiudizievoli quali protesti, fallimenti, o poiché risultano nullatenenti o irreperibili).

Dello stesso avviso è la giurisprudenza tanto di merito quanto di legittimità che negli anni ha individuato degli elementi fattuali concreti che fungono da indicatori nell’ambito dei procedimenti penali (e di diritto tributario) da cui poter desumere la buona fede (o meno) dell’acquirente finale.

Si tratta di caratteristiche della propria controparte che l’imprenditore è dunque chiamato a verificare per evitare di essere coinvolto - proprio malgrado – in frodi Iva.

La mancata verifica, il mancato controllo circa la sussistenza di requisiti minimi per poter ritenere affidabile la propria controparte non consentono dunque all’imprenditore di poter fornire la prova liberatoria circa la propria estraneità dai fatti di reato.

Con riferimento ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza si segnala innanzitutto l’esigenza di verificare che il proprio interlocutore possegga una struttura e una dotazione di personale che possano essere ritenuti adeguati alla prestazione effettuata[3].

Ed infatti le società cartiere di regola non hanno strutture adeguate in relazione alle operazioni che si propongono di porre in essere, non hanno personale sufficiente, attrezzature e neppure spazi fisici adatti e non presentano le dichiarazioni dei redditi.

Allo stesso tempo i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto di poter individuare un indice dell’assenza di buona fede nell’esiguità del prezzo rispetto a quello corrente[4].

Proprio in materia di prezzo la giurisprudenza esclude che la contrattazione dello stesso possa essere un indice della buona fede e ritiene che l’imprenditore – in quanto soggetto qualificato – debba conoscere il valore di mercato della merce che acquista senza poter dedurre la mancata conoscenza dei prezzi comunemente praticati[5].

E ancora, la giurisprudenza non ritiene integrata la prova liberatoria circa la buona fede dell’acquirente finale in un meccanismo di frodi carosello nell’ipotesi in cui lo stesso non abbia dato prova di avere posto in essere le necessarie verifiche sul soggetto che effettuava le spedizioni e sui conti correnti del fornitore.

Nel caso di specie infatti la consegna della merce veniva curata da un soggetto che si definiva un mero procacciatore e nonostante le società fornitrici fatturassero con Iva i pagamenti avvenivano sempre su conti correnti esteri[6].

Al contempo viene richiesta l’attenta verifica del ruolo ricoperto dalla persona fisica con cui si tratta. Ed infatti non si può ritenere in buona fede l’imprenditore che abbia acquistato beni da diversi fornitori (tutti parte di un meccanismo di frodi carosello) concludendo accordi sempre con un medesimo soggetto che risultava “privo di cariche rappresentative in ciascuna delle società coinvolte”[7].

Ed è proprio nell’ottica di un prossimo recepimento della Direttiva Pif da parte del Governo che vanno lette le indicazioni fornite dalla comunicazione UIF e dalla giurisprudenza di legittimità e merito. L’inserimento delle frodi in materia di Iva (e probabilmente dell’intero settore penal-tributario) nel catalogo dei reati presupposto devono infatti condurre ad un adeguamento dei modelli organizzativi, all’adozione di presidi e livelli di controllo volti a verificare l’affidabilità delle controparti contrattuali riducendo il rischio di coinvolgimento in reati tributari.

 

[1] Cass. pen., sez. III, 7.07.2015, n.42994.

[2] Corte di Giustizia, sentenza 21.06.2012, nelle cause riunite C- 80/11 e 142/11, sentenza 6 luglio 2006 nelle cause riunite C-439/04 e C-440/04 e sentenza 12 gennaio 2006 nelle cause riunite C-354/03, C-355/03 e 484/03.

[3] Cass. civ., sez. trib., 21.04.2017, n.10120. Nello stesso senso Comm. trib. prov.le sez. II, Benevento, 16.05.2019, n. 293 e Comm. trib. prov.le sez. III, Modena, 10.09.2018, n.550.

4 Cass. pen., sez. III – 20.01.2017, n. 18924.

[5] Cass. pen., sez. III, 16.07.2018, n.53981.

[6] Cass. pen., sez. III, 7.07.2015, n. 42994.

[7] Cass. pen., sez. III, 16.07.2018, n.53981.

2024 - Morri Rossetti

cross