Interesse e vantaggio dell’ente: l’importanza del modello organizzativo

10 Dicembre 2019

La Suprema Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la recente sentenza n. 43656 del 24.09.2019 è tornata ad affrontare il tema dell’interesse e vantaggio dell’ente ritenendo a tal fine necessaria la verifica da parte del giudice di merito circa l’avvenuta adozione e l’idoneità del modello organizzativo adottato dalla società.

 

Il caso di specie: in particolare, il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità riguarda la morte di un lavoratore avvenuta mentre erano in corso lavori edili di sopraelevazione di un corpo di fabbrica a causa dell'improvviso crollo della pavimentazione.

La causa dell'infortunio è stata individuata nel cedimento del suolo, che non era stato ricoperto da assi di legno e da lamiere prima del passaggio di un pesante mezzo onde impedire il precipitare dello stesso.

La responsabilità dell'accaduto è stata addebitata in entrambi i gradi di merito al datore di lavoro e al capocantiere. Nel dettaglio, la colpa dei due imputati è stata individuata “nel non avere fornito ai lavoratori una specifica informativa sull'esistenza di rischi e sulle modalità di prevenzione degli stessi, oltre che nella mancata predisposizione di mezzi idonei a prevenire i rischi e nel non avere esercitato la necessaria vigilanza al fine di assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori”.

Al contempo la società (ricorrente in Cassazione) veniva riconosciuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 1, lett. a), e 25-septies, per non avere operato tempestivamente ed efficacemente per prevenire la commissione del reato di omicidio colposo e, in conseguenza, condannata alla sanzione amministrativa ritenuta di giustizia.

 

La motivazione dei giudici di merito: i giudici di merito hanno rinvenuto la responsabilità dell’ente nel fatto che corrisponde “al vantaggio o all'interesse della società il risparmio di tempo nel collocare da parte degli operai le assi di legno e le lamiere a terra nel percorso da effettuare solo in alcune limitate circostanze e non durante tutta l'attività lavorativa della macchina e che vi fosse una prassi quantomeno tollerante in tal senso”, evidenziando inoltre, che l’informazione sui rischi era stata data agli operai in maniera scarsamente comprensibile.

 

Il ragionamento della Suprema Corte di Cassazione: il ragionamento svolto dai giudici di legittimità prende le mosse dalla disposizione normativa secondo cui l’ente è responsabile solo per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Viene a tal fine richiamata la Giurisprudenza di legittimità formatasi nel tempo e, in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite n. 38343 del 24.04.2014, nella parte in cui chiarisce che: "In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nel D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, all'"interesse o al vantaggio", sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile "ex ante", cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile "ex post", sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito". Inoltre, in tema di reati colposi d’evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dall’interesse e dal vantaggio “devono essere riferiti alla condotta e non all'evento".

Le Sezioni semplici hanno nel tempo ulteriormente precisato che “ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto ( Cassazione penale, Sez. 4, n. 2544, 17.12.2015).

 

L’interesse e il vantaggio nei reati colposi d’evento: con specifico riferimento ai reati colposi d'evento (quali gli omicidi colposi) il finalismo della condotta prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, è compatibile con la non volontarietà dell'evento lesivo, sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest'ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all'interesse dell'ente o sia stata finalizzata all'ottenimento di un vantaggio per l'ente medesimo.

In particolare “Ricorre il requisito dell'interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito […] di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo il verificarsi dell'infortunio a danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione)”.

“Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto”.

Proprio sulla scorta di tali criteri i giudici di legittimità hanno precisato che occorre, perciò, accertare in concreto le modalità del fatto e verificare se la violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro, che ha determinato l'infortunio, rispondesse ex ante ad un interesse della società o abbia consentito alla stessa di conseguire un vantaggio.

 

L’annullamento della sentenza impugnata: la Suprema Corte di Cassazione ha pertanto ritenuto fondato il ricorso proposto dalla società avente ad oggetto la corretta verifica ad opera dei giudici di merito dalla ricorrenza nel caso di specie di un interesse o di un vantaggio per l'ente e, soprattutto, sulla adozione e sulla idoneità del modello organizzativo.

Si è infatti specificato che “la sentenza impugnata, al di là di un generico richiamo ad una maggiore velocità nell'esecuzione dei lavori […] non si indica puntualmente quale "interesse" o "vantaggio" sia stato ravvisato nell'agire dell'ente, non misurandosi con la circostanza che risulta essere stato stipulato un contratto di "nolo a caldo", rispetto al quale si ignorano le pattuizioni retributive intercorse tra le ditte; ma, soprattutto, risulta del tutto omessa nelle sentenze di merito la valutazione sul contenuto e sulla idoneità del modello organizzativo […] In altre parole, i giudici di merito hanno svolto l'equazione "responsabilità penale della persona fisica datore di lavoro/preposto = responsabilità amministrativa dell'ente", trascurando l'articolata disciplina posta dal D.Lgs. n. 231 del 2001”.

La suprema Corte giunge, in conclusione, ad enunciare il seguente principio di diritto: "In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica compete al giudice di merito, investito da specifica deduzione, accertare preliminarmente l'esistenza di un modello organizzativo e di gestione del D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 6; poi, nell'evenienza che il modello esista, che lo stesso sia conforme alle norme; infine, che esso sia stato efficacemente attuato o meno nell'ottica prevenzionale, prima della commissione del fatto".

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