Disastro ferroviario. Ente condannato ex D.lgs. 231/2001

4 Febbraio 2020

La Corte d’Appello di Firenze, III sezione penale, in data 16 dicembre 2019 ha reso note le motivazioni della sentenza n. 3733 Reg. sent. relativa alla strage di Viareggio che nel giugno 2009 costò la vita a 32 persone.
In particolare, la pronuncia in esame, ha ritenuto responsabili ai sensi dell’art. 25 septies D.lgs. 231/2001 “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”, in relazione ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, diverse Società sia italiane sia straniere applicando alle stesse sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, interdittive.
Nel dettaglio, i Giudici di merito, respingendo le impugnazioni delle Società appellanti, hanno chiarito che sono imputabili ai sensi del D.lgs. 231/2001 anche gli enti stranieri che non hanno in Italia alcuna sede precisando che “l’operatività della norma, infatti, non è legata alla “territorialità” dell’ente, cioè alla sua presenza fisica, con una sede, entro il territorio dello Stato, bensì alla sua attività in detto territorio che renda i suoi esponenti, i soggetti descritti dall’art. 5 della legge, capaci di commettere reati in Italia“.
La Corte ha inoltre ritenuto sussistente la “colpa in organizzazione” chiarendo che “non è stata fornita la prova (da parte delle Società appellanti) che le tre società abbiano adottato modelli organizzativi idonei ad evitare la commissione, da parte dei loro amministratori e dipendenti, di reati quali quello qui contestato. In particolare non è stata dimostrata l’esistenza di strutture di controllo indipendenti dai vertici societari e quindi di “sistemi di compliance” realmente in grado di garantire il mantenimento degli standard di qualità e sicurezza richiesti anche dalle normative in vigore nei rispettivi Stati di appartenenza”.
Da un lato la Corte d’Appello ha chiarito che spetta alla Società imputata fornire la prova circa l’esistenza e l’adeguatezza del sistema di controlli interni: “non risulta che i controlli interni fossero affidati a soggetti indipendenti e non ne sono neppure stati illustrati modalità e contenuti, rendendo così impossibile valutare la loro effettiva efficacia” mentre, dall’altro, ha dichiarato l’inadeguatezza di controlli “svolti da soggetti dipendenti dai vertici aziendali”.
I Giudici di merito si sono soffermati sulla composizione e sull’individuazione dei poteri degli Organismi di Vigilanza rilevando che si deve ritenere non attuato efficacemente il Modello organizzativo nel caso in cui vi sia un OdV collegiale il cui Presidente è anche Responsabile della Direzione internal audit.
Si è inoltre chiarita, in relazione ad altra società, la necessità di nominare – quali membri dell’OdV - soggetti estranei ad interferenze da parte dei vertici aziendali: “l’Organo di Vigilanza previsto da questo MOG risultava composto dai Responsabili delle Direzioni Audit, Affari Legali e Societari, e Organizzazione, Sviluppo e Risorse Umane Staff, tutti soggetti dipendenti dall’Amministratore e per i quali non erano previsti meccanismi espliciti che impedissero le interferenze da parte dei vertici aziendali”.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie la Corte d'Appello valutava che “i controlli svolti sulle attività sensibili interessate si risolvevano in "verifiche puramente cartolari circa il possesso” da parte delle aziende "delle autorizzazioni e della documentazione circa l’effettuazione delle attività richieste”.
Da ultimo i Giudici di merito si sono soffermati “sulla necessità di assicurare il rispetto degli obblighi giuridici riguardo alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti” condannando le Società per non aver effettuato “una valutazione complessiva dei rischi propri del trasposto di merci pericolose” e sottolineando che il modello organizzativo approvato alla data del fatto non conteneva alcuna previsione di controlli sull’emissione di un documento di Valutazione dei rischi complessivo oltre al fatto che l’organizzazione aziendale “non prevedeva né consentiva l’emissione di un DVR complessivo” riguardante tutti i rischi conseguenti al trasporto di merci pericolose in zone abitate.

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