Con sentenza n. 47822/2019, depositata in data 25.11.2019, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito la differenza tra delega di funzioni e conferimento dell’incarico a terzi affrontando il caso di un datore di lavoro ritenuto responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76, comma 3 per avere falsamente attestato, in qualità di legale rappresentante di una società operante nel settore dell'imprenditoria edile, l’avvenuto corretto smaltimento del materiale prodotto dall’attività di scavo. Proprio con riferimento a tale motivo di ricorso la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la prospettazione difensiva sostenuta innanzi ai giudici del gravame, secondo la quale l'imputato sarebbe stato inconsapevole vittima dell'attività decettiva posta in essere dai titolari delle ditte incaricate della gestione dei rifiuti, non poteva essere accolta.
Nel dettaglio, l’imputato indicava falsamente “nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio indirizzata all'ARPA ed ai Comuni interessati, redatta ai sensi del D.L. n. 69 del 2003, art. 41 bis, 3 comma, che il materiale da scavo pari a 2000 mc era stato interamente utilizzato e trasportato presso i siti di destinazione per il loro smaltimento, essendo invece stato smaltito altrove” (capo 1 di imputazione).
Al contempo il legale rappresentante veniva condannato anche per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2 “per aver trasportato e smaltito in luogo non identificato materiale impropriamente qualificato come rocce da scavo, ma di fatto costituito da rifiuti in quanto non trattato secondo la normativa vigente” (capo 2 di imputazione).
Per quanto di interesse nel caso di specie si rileva che con il secondo motivo di ricorso l’imputato assumeva di aver conferito a terzi l'attività di gestione e smaltimento dei rifiuti da cui scaturiscono i reati contestatigli (in particolare “ai soggetti incaricati della predisposizione delle dichiarazioni ex D.L. n. 69 del 2013, art. 41 bis (Dott. L.) e dello smaltimento dei materiali (ditta A.)”) e di dover andare, pertanto, esente da responsabilità.
Sul punto si è precisato che “l'eventuale conferimento delle mansioni afferenti all'attività di gestione e smaltimento dei rifiuti alle ditte indicate non determina il venir meno della posizione di garanzia istituzionalmente rivestita dall'imputato quale legale rappresentante della società che quei rifiuti produceva. Il conferimento di specifici incarichi a soggetti terzi non determina in alcun modo la cessazione o l'esautoramento dei poteri demandati all'amministratore di una società che gli impongono, secondo quanto sancito dall'art. 2392 c.c., di conservare il patrimonio sociale, impedire che si verifichino danni per la persona giuridica ed assolvere con la necessaria diligenza i doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto, i quali si traducono, ove ad altri venga demandata la gestione di determinate attività, nell'esercizio di un puntuale dovere di vigilanza volto ad impedire lo svolgimento di attività illecite o comunque di verificare il corretto adempimento delle incombenze assegnate agli eventuali incaricati o collaboratori”.
Si è inoltre chiarito che “a differenza della delega che comporta il subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento fermo restando, comunque, l'obbligo di vigilanza sul corretto esercizio della delega (Sez. 4, n. 39158 del 18/01/2013 - dep. 23/09/2013, Zugno e altri, Rv. 256878), il conferimento dell'incarico mantiene, invece, inalterati i poteri così come gli obblighi gravanti sul titolare della posizione di garanzia che risponde in prima persona dell'inosservanza degli obblighi connessi alla carica, comunque derivanti dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo delle attività demandate ai terzi”.
Da ciò discende che “come già affermato da questa Corte, l'amministratore di diritto di una società risponde, infatti, del reato di gestione non autorizzata di rifiuti anche nel caso in cui la gestione societaria sia, di fatto, svolta da terzi, gravando sul primo, quale legale rappresentante, i doveri positivi di vigilanza e di controllo sulla corretta gestione della medesima società in virtù della carica ricoperta”.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduceva inoltre “che lo smaltimento in contestazione, in quanto opera di terzi, non consentiva di desumere il ruolo centrale rivestito dall'imputato nella commissione del reato, avendo costui ricoperto una posizione del tutto marginale, tale da configurare la lieve offensività del fatto”.
Anche tale motivo di gravame veniva rigettato dai giudici di legittimità che sul punto affermavano che la posizione marginale rivendicata dal ricorrente nel reato di smaltimento dei rifiuti non teneva conto delle argomentazioni spese dalla Corte distrettuale che escludeva la particolare tenuità dell'offesa sul rilievo “dell'ingente quantità del materiale illecitamente smaltito e della conseguente potenziale dispersione nell'ambiente del medesimo”.
I giudici precisavano che la valutazione svolta dai Giudici della Corte d’Appello, stante la linearità e l'intrinseca coerenza della motivazione che la sorreggeva, doveva essere ritenuta insindacabile in sede di legittimità, “dovendo essere considerato che il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata è un reato di pericolo, sicchè la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto va retrocessa al momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante", essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione”.
Si chiariva inoltre che in materia di smaltimento dei rifiuti “il compito del giudice di merito si risolve in un accertamento diretto a verificare, specialmente nell'interpretazione dei reati formali e di pericolo presunto, che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato dalla disposizione incriminatrice, traducendosi l'offesa al bene giuridico protetto, costituito dal disvalore derivante dalla messa in pericolo dell'ambiente, in un nocumento potenziale dello stesso, che viene soltanto minacciato”.
Il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella recente pronuncia in esame è coerente con altra e più risalente sentenza che proprio in tema di gestione dei rifiuti ed affidamento dell’attività a soggetti terzi al fine del loro smaltimento aveva affermato che tale decisione “comporta per il soggetto che li conferisce precisi obblighi di accertamento (in particolare, la verifica sia dell'affidabilità' del terzo che dell'esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico), la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di culpa in eligendo” (Cass, pen., sez. III, 19.12.2007, n. 6101).