Con la recente pronuncia dell’8 novembre 2019 n. 8088 depositata in data 28 febbraio 2020, la Corte di Cassazione penale, sez. II si è pronunciata sulle fattispecie di cui agli artt. 2 e 8 del D.lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).
Nella menzionata pronuncia la Corte d Cassazione richiama alcuni principi di diritto già espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 95 del 6.02.2019 in relazione agli artt. 2 e 8 D.lgs. 74/2000.
Nella pronuncia in esame si è infatti chiarito che “con la norma censurata, il legislatore ha inteso isolare, nell'ambito dell'ampia gamma dei mezzi fraudolenti utilizzabili a supporto di una dichiarazione mendace, uno specifico artificio, al quale viene annesso, sulla base dell'esperienza, uno spiccato coefficiente di insidiosità per gli interessi dell'erario. La disposizione denunciata punisce, infatti, chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi [...] In base alla norma definitoria di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, comma 1, lett. a), per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.
Il fenomeno avuto di mira è, dunque, quello della falsa fatturazione intesa a comprovare operazioni in tutto o in parte non eseguite - in assoluto, o dai soggetti ai quali esse vengono riferite - ovvero con corrispettivi o IVA gonfiati, in funzione di una indebita deduzione di costi o detrazione di imposta da parte del contribuente. L'intento del legislatore di contrastare con rigore il fenomeno si è manifestato non soltanto nella mancata previsione di soglie di punibilità per il delitto che qui interessa - che colpisce l'utilizzatore delle fatture - ma anche nella configurazione di uno speculare delitto in capo all'emittente, egualmente privo di soglie (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8)... L'emissione di documentazione per operazioni inesistenti viene, infatti, punita ex se, indipendentemente dalla concreta utilizzazione del documento falso da parte di terzi a scopo di evasione fiscale. Si è, dunque, di fronte a una precisa strategia, espressiva dell'ampia discrezionalità del legislatore in materia di politica criminale (con riguardo al delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 sentenza n. 49 del 2002): strategia che, dopo la riforma del 2000, è stata ulteriormente ribadita e rafforzata...Tale strategia legislativa non può essere, d'altro canto, considerata manifestamente irragionevole o arbitraria, tenuto conto del particolare ruolo che la fattura e i documenti ad essa equiparati sul piano probatorio dalla normativa fiscale assolvono nel quadro dell'adempimento degli obblighi del contribuente, nonchè della capacità di sviamento dell'attività accertativa degli uffici finanziari che l'artificio in questione possiede".
La Corte di Cassazione ribadisce, inoltre, con specifico riferimento al ricorso presentato da una società che si era limitata a registrare nella propria contabilità una sola fattura relativa all'acquisto di due frigoriferi (prodotti compatibili con l’oggetto sociale e l’attività svolta) che il carattere falso della fattura emerge in modo inequivocabile dalla circostanza non contestata nel giudizio di merito secondo cui il soggetto emittente la stessa era pacificamente una società "cartiera" con la “conseguente impossibilità di effettuare la fornitura”.
Sul punto si è anche precisato che “Il consapevole inserimento del documento contabile intrinsecamente falso nella contabilità della società […] ad opera di […] integra gli estremi del reato contestato a prescindere dall'entità dell'illecito risparmio fiscale ottenuto, posto che per la configurabilità della fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8), attesa la natura di reato di pericolo astratto, è sufficiente il mero compimento dell'atto tipico".