L’emergenza “Coronavirus” impone alle società scelte nuove e una radicale riorganizzazione dell’attività di impresa per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Anche l’OdV svolge, nell’ambito di questa emergenza, un ruolo tutt’altro che marginale essendo tenuto a verificare che il Datore di lavoro e gli altri soggetti preposti alla sicurezza abbiano predisposto le misure igienico-sanitarie, di natura organizzativa e informativa, idonee a prevenire il rischio di contagio, nonché a valutare la concreta applicazione delle stesse all’interno della società. Vi invitiamo a consultare il documento completo pubblicato dallo Studio Morri Rossetti qui. Si tratta di un articolato vademecum che analizza le disposizioni emanate dal Governo e fornisce indicazioni e risposte pragmatiche.
Tra queste vi rientra certamente il dovere di fornire ai lavoratori presidi di protezione individuale secondo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (prodotti igienizzanti per le mani e le superfici, guanti monouso, mascherine …) ove non sia possibile favorire lo svolgimento dell’attività lavorativa secondo la modalità “Smart Working”.
Vi sono poi i doveri di formazione e informazione dei lavoratori che consistono nella diffusione in azienda delle comunicazioni ufficiali rese dagli organi competenti e nell’indicazione dei presidi di sicurezza adottati dalla società e a cui ciascuno ha il dovere di conformarsi.
Al Datore di lavoro è anche suggerito di predisporre, unitamente al medico competente, un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”), effettuando una valutazione del rischio biologico correlato alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e prevedendo specifiche misure di prevenzione e protezione.
L’aggiornamento di tale documento è, in particolare, suggerito - dato il diffondersi del virus e il profilarsi di una nuova situazione di rischio che potrebbe interessare tutti gli individui - in relazione ai rischi specifici connessi alle peculiarità dell’attività svolta in ciascun sito produttivo, ovvero laddove per le peculiarità dell’azienda, vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente rispetto a quello della popolazione in generale.
Tale responsabilità si declina in specifici compiti tra cui può rientrare il dovere di convocare una o più riunioni straordinarie che siano volte a valutare i presidi adottati dalla società per fare fronte alla situazione di emergenza, fornendo l’eventuale indicazione di ulteriori misure opportune o necessarie.
L’organismo di vigilanza può inoltre prendere contatti con il personale interno preposto (es. responsabile Compliance) o con l’RSPP per avere cognizione del contenuto di informative ed eventuali altre iniziative adottate in ambito Salute e sicurezza sul lavoro.
Tra le facoltà dell’OdV vi può rientrare quella di predisporre un canale di comunicazione con tutto il personale aziendale affinché possano essere segnalate a tale organismo eventuali criticità legate alla mancata attuazione delle misure di prevenzione o all’esistenza di situazioni di pericolo.
Per il proficuo svolgimento delle attività di controllo l’OdV dovrà mantenersi in costante contatto con l’RSPP e con il medico competente, nonché con le altre figure aziendali eventualmente coinvolte nella gestione della Salute e sicurezza sul lavoro, anche al fine di essere aggiornato sulle misure che periodicamente vengono prese dall’impresa in conseguenza del susseguirsi delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie.
In particolare ai lavoratori deve essere garantita la sorveglianza sanitaria attraverso un coordinamento tra l’RSPP e il medico competente, anche con la predisposizione di un piano che preveda misure di protezione emergenziali.