Con sentenza n. 1676 dell’11 dicembre 2019, depositata in data 16 gennaio 2020, la Suprema Corte di Cassazione in tema di responsabilità amministrativa degli enti ha chiarito che: La Corte di Cassazione, partendo da tali premesse, giunge a ritenere che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di uno dei reati di cui all'art. 322-ter c.p. può essere disposto, oltre che nei confronti dell'ente responsabile ex D.lgs. 231/2001, anche nei confronti delle persone fisiche, con l'unico limite di non eccedere il valore complessivo del suddetto profitto.
“la confisca per equivalente del profitto di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, ha natura di sanzione principale e autonoma", senza che ricorra "rapporto di sussidiarietà o di concorso apparente tra la detta disposizione e le norme del codice penale che prevedono la stessa misura ablativa a carico delle persone fisiche responsabili del reato, fermo restando logicamente che l'espropriazione non potrà, in ogni caso, eccedere nel quantum l'entità complessiva del profitto";
- "La responsabilità della persona giuridica è aggiuntiva e non sostitutiva di quella delle persone fisiche, che resta regolata dal diritto penale comune";
- "Il criterio d'imputazione del fatto all'ente è la commissione del reato "a vantaggio" o "nell'interesse" del medesimo ente da parte di determinate categorie di soggetti. V'è, quindi, una convergenza di responsabilità, nel senso che il fatto della persona fisica, cui è riconnessa la responsabilità anche della persona giuridica, deve essere considerato "fatto" di entrambe, per entrambe antigiuridico e colpevole, con l'effetto che l'assoggettamento a sanzione sia della persona fisica che di quella giuridica s'inquadra nel paradigma penalistico della responsabilità concorsuale";
- "Di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente. Più in particolare, perduta l'individualità storica del profitto illecito, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato (entro logicamente i limiti quantitativi dello stesso), non essendo esso ricollegato, per quello che emerge allo stato degli atti, all'arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi".