Responsabilità dell’ente – consolidato fiscale – società consolidante – IVA dovuta dalle società consolidate – responsabilità solidale

24 Marzo 2020

Con sentenza n. 5513, del 16.10.2019, depositata in data 12 febbraio 2020, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato il tema del consolidato fiscale e della responsabilità della società consolidante in caso di violazioni tributarie commesse dalle società consolidate.

La fattispecie in esame riguardava il rato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, ascritto al ricorrente per avere, quale amministratore della società consolidante omesso di versare l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per l'anno 2009.

In particolare il ricorrente denunciava la violazione e l'errata applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, per non essere imputabile alla società dallo stesso amministrata l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dalle società alla stessa consolidate, trattandosi di somme di cui la società consolidante amministrata dall'imputato, pur versandosi in una ipotesi di consolidamento fiscale ai sensi del D.Lgs. n. 344 del 2003, non aveva mai avuto la disponibilità.

Segnalava, in particolare, che nel caso del bilancio consolidato nazionale redatto dalla società amministrata dal ricorrente la società capogruppo non aveva mai riscosso le somme dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto “non essendo soggetto commerciale operativo e non avendole mai ricevute dalle controllate, pur essendo il soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione, cui aveva provveduto, e al conseguente versamento dell'imposta, omesso per l'indisponibilità delle somme percepite dalle controllate”.

La Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso presentato, ha chiarito che:

- “il consolidato fiscale nazionale è un particolare regime di determinazione del reddito complessivo Ires per tutte le società partecipanti, rappresentato dalla somma algebrica delle singole basi imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi. Le società che intendono adottare la tassazione consolidata di gruppo (disciplinata dagli artt. 117 e 129 del TUIR, D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917) devono esercitare la specifica opzione che dura per un triennio ed è irrevocabile; per effetto di tale opzione sorge un'unica obbligazione tributaria a fronte di una moltitudine di soggetti passivi Ires legati tra di loro da un rapporto di controllo”.

- "Con l'adesione al consolidato fiscale l'obbligazione tributaria in capo al gruppo è determinata con l'applicazione dell'aliquota di tassazione a una base imponibile data come somma algebrica del reddito netto dell'ente controllante e di quello degli enti controllati (per intero anche se la partecipazione non è totalitaria). La base imponibile consolidata si formerà considerando i trasferimenti infragruppo in regime di neutralità fiscale; i dividendi che l'ente controllante riceve dagli enti controllati sono totalmente esenti da tassazione”.

- "L'ente controllante è responsabile per i maggiori debiti di imposta, e per i relativi interessi, riferiti al reddito complessivo globale; mentre l'ente controllato risponde solidalmente assieme all'ente controllante solamente per i maggiori debiti di imposta, o per interessi e sanzioni riferiti alla sua base imponibile”.

Partendo da tali considerazioni la Corte di Cassazione ha chiarito che “la società o l'ente controllante è responsabile, tra l'altro, per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122, nonchè per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 ter, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell'attività di liquidazione di cui all'art. 36 bis del medesimo decreto (oltre che per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all'art. 122 e, solidalmente, per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui al comma 2, lett. b) irrogata al soggetto che ha commesso la violazione)”.

Ha inoltre precisato che “ciascuna società controllata che partecipa al consolidato è, a sua volta, responsabile, solidalmente con l'ente o società controllante, per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dal D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 ter, e dell'attività di liquidazione di cui all'art. 36 bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi (oltre che per le sanzioni correlate alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione)”.

Tale disciplina, relativa alle imposte sul reddito, “è applicabile anche all'imposta sul valore aggiunto”.

In conclusione la Corte ha statuito che: “Risultano, pertanto, manifestamente infondate le doglianze formulate dal ricorrente […] in quanto la responsabilità della società o dell'ente controllante è certamente applicabile anche all'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'imponibile iva di gruppo”.

2024 - Morri Rossetti

cross