Emergenza Covid-19. Approfondimenti in tema di formalizzazione delle misure di prevenzione e protezione e di compiti dell’Organismo di Vigilanza

1 Aprile 2020

Come già anticipato nell’ambito del contributo pubblicato lo scorso 18 marzo è compito del Datore di lavoro individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare sulla base dello specifico contesto aziendale e del profilo dei lavoratori, avvalendosi della collaborazione di RSPP e Medico Competente.
Tali misure di prevenzione e protezione devono essere formalizzate all’interno del DVR, di un suo allegato o in altro documento ritenuto efficace quale, ad esempio, un piano di intervento o una procedura.
In particolare, sul punto, si evidenzia che l’aggiornamento del DVR e del Piano di Emergenza è da ritenersi obbligatorio solamente quando, per le specifiche condizioni lavorative, il rischio di contagio sia più elevato rispetto a quello generale e comune al di fuori dei luoghi di lavoro.
Particolare attenzione dovranno dunque prestare le imprese che operano in settori sensibili quali quelle del sistema ospedaliero e sanitario o ove i lavoratori siano esposti al costante contatto con il pubblico (ad es. supermercati e punti vendita di prodotti alimentari).
Negli altri casi non appare necessario l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio di contagio da Covid – 19, fermo restando, in tali casi, l’onere di formalizzare le procedure adottate in una delle altre forme indicate.
Infatti, in tali ipotesi, il rischio non appare riconducibile all’attività lavorativa, ma qualificabile come il generale rischio in cui incorre ciascuna persona.
A ciò si aggiunga che vanno Individuate specifiche misure di sicurezza da adottare nel caso in cui un dipendente sia risultato positivo al virus SARS-CoV-2 o abbia avuto contatti stretti con persone risultate positive.
Anche tali misure devono essere formalizzate all’interno del Piano di Emergenza, o in altro documento ritenuto efficace quale, ad esempio, un piano di intervento o una procedura.
Quanto ai compiti dell’OdV si segnala che lo stesso è tenuto a verificare che il datore di lavoro e gli altri soggetti preposti alla sicurezza abbiano predisposto le misure igienico-sanitarie, di natura organizzativa e informativa idonee a prevenire il rischio di contagio, nonché la concreta applicazione di tali misure all’interno della Società.
A tal fine, oltre a convocare una riunione straordinaria che sia volta a valutare i presidi adottati dalla società per fare fronte alla situazione di emergenza e fornire l’eventuale indicazione di ulteriori misure, si segnala che appare necessario programmare ulteriori riunioni di aggiornamento al fine di mantenere costante il monitoraggio circa il rispetto delle diverse disposizioni di volta in volta emanate dalle Autorità competenti.
L’OdV, nell’ambito dei suoi compiti può anche prendere contatti con il personale interno preposto (es. Responsabile Compliance) o con l’RSPP per avere cognizione del contenuto di informative ed eventuali altre iniziative adottate in ambito SSL o predisporre un canale di comunicazione con tutta la popolazione aziendale affinché possano essere segnalate allo stesso eventuali criticità legate alla mancata attuazione delle misure di prevenzione o all’esistenza di situazioni di pericolo.
Da ultimo si segnala che, per il proficuo svolgimento delle attività di controllo, l’OdV dovrà mantenersi in costante contatto con l’RSPP e il Medico Competente, nonché con le altre figure aziendali eventualmente coinvolte nella gestione della SSL anche al fine di essere aggiornato sulle misure che periodicamente vengono prese dall’azienda in conseguenza del susseguirsi delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie.

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