«Fase 2» e sicurezza sui luoghi di lavoro

30 Aprile 2020

Il prossimo 4 maggio entrerà in vigore il Decreto del Governo con il quale prenderà avvio la c.d. «Fase 2», che consentirà la graduale riapertura delle attività produttive.
Il progressivo ritorno al lavoro non potrà prescindere dalla adozione di misure di prevenzione e protezione che garantiscano adeguati livelli di tutela per la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori. La prudente adozione di idonee misure di contenimento, anche sulla base delle esperienze di prevenzione acquisite durante la prima fase emergenziale, è fondamentale per consentire all’azienda di testare "su piccoli numeri" l’efficacia delle misure stesse, di perfezionarle e, dunque, gradualmente ampliare il numero di lavoratori presenti in azienda ed estendere gli orari di lavoro.
A tal proposito, in data 24 aprile 2020, è stato integrato e aggiornato «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro», sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, che già conteneva importanti indicazioni per le aziende.
E’ importante ricordare che al fine di creare un sistema di prevenzione efficace e conforme alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008, è necessario il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale. Medico Competente, RSPP e RLS devono collaborare insieme con il Datore di Lavoro, per creare un sistema di prevenzione che sia conforme alla normativa e alle linee guida emanate in materia e, al contempo, personalizzato in base alla realtà aziendale, alla sua struttura, attività e organizzazione.
È importante, inoltre, che le misure e le azioni di prevenzione e contenimento siano formalizzate all’interno del DVR o in un suo allegato, ovvero in altro documento ritenuto efficace quale, ad esempio, un piano di intervento o una procedura.
L’effettività del sistema di prevenzione non può, inoltre, prescindere dalla costante collaborazione del lavoratore, che deve a tal fine essere aggiornato in merito alle misure adottate all’interno dell’azienda e informato circa gli obblighi che su di lui gravano.

Tra le misure organizzative rientrano tutte quelle misure finalizzate a contenere il rischio di contagio attraverso la rimodulazione degli spazi, delle postazioni di lavoro, dell’orario e dei processi produttivi. Per quanto riguarda la gestione degli spazi sarà necessario pensare a un riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, garantire la turnazione nell’utilizzo degli spazi comuni, favorire orari scaglionati per l’ingresso e l’uscita dei lavoratori dall’azienda ed effettuare le riunioni a distanza.
In relazione all’organizzazione degli orari e degli spostamenti occorrerà prevedere orari differenziati di lavoro evitando assembramenti, riducendo il numero di lavoratori presenti contemporaneamente in azienda e creando gruppi di lavoro composti dagli stessi lavoratori, incentivare l’accesso al lavoro attraverso mezzi di trasporto privati e mantenere forme di lavoro a distanza ove possibile.
Tra le misure di prevenzione e protezione si segnala che in questa fase è necessario che il Datore di Lavoro adotti e il lavoratore rispetti misure di carattere generale e specifico, commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.
Il primo avrà quindi doveri quali l’informazione e formazione dei lavoratori, richiedere a tutti i lavoratori l’utilizzo di appositi DPI tra cui le mascherine monouso, mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per la pulizia delle mani e di sanificazione degli ambienti.
Il secondo si dovrà impegnare a rispettare le disposizioni delle autorità competenti e del Datore di Lavoro tra cui il dovere di utilizzare i DPI, di rispettare le distanze di sicurezza e le regole di igiene.
Va considerato, inoltre, il ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi e alla effettuazione della sorveglianza sanitaria.
In particolare, la sorveglianza sanitaria deve proseguire e vanno privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. Inoltre, il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro ex art. art. 41, c. 2 lett. e-ter D.Lgs. 81/08, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Da ultimo vanno previste idonee procedure per la gestione del lavoratore che presenta sintomi in azienda. Lo stesso dovrà essere isolato e il Datore di lavoro dovrà collaborare con le Autorità per l’individuazione dei c.d. “contatti stretti”.

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