Scarico di acque reflue industriali oltre i limiti tabellari. I presupposti dell’interesse o del vantaggio per la responsabilità amministrativa dell’ente

20 Maggio 2020

Con la sentenza n. 3157 del 27 gennaio 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della responsabilità amministrativa dell’ente ex art 25-undecies D.lgs. 231/2001, offrendo interessanti spunti in merito all’accertamento dei presupposti dell’interesse o del vantaggio della società nel caso di commissione del reato di scarico di acque reflue industriali oltre i limiti tabellari di cui all’art. 137, comma 5, D. Lgs. 152/2006.

Nel caso di specie, la Società S.D. S.r.l. ha impugnato dinnanzi al giudice di ultima istanza la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano confermava l’irrogazione nei suoi confronti di una sanzione amministrativa per la contravvenzione summenzionata, “per non aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie commessi per conto e nell’interesse della società”.

Nello specifico, la ricorrente ha lamentato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 5 D.lgs. 231/2001, norma che individua nell’interesse o nel vantaggio dell’ente i presupposti essenziali per la sua responsabilità da reato. Secondo la difesa, infatti, il requisito dell’interesse o del vantaggio sarebbe incompatibile con la natura colposa di una fattispecie come quella contestata alla società imputata, tanto più a fronte della dedotta occasionalità della violazione contestata.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, partendo dalla considerazione che una lettura delle norme come quella prospettata dal ricorrente si risolverebbe in una interpretazione che di fatto abroga quelle disposizioni che hanno introdotto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente i reati colposi di mera condotta.

A sostegno della propria argomentazione, la Suprema Corte ha richiamato i principi fissati dalle Sezioni Unite in relazione ai reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro, trasferendoli nel campo dei reati colposi ambientali. Anche per i reati ambientali varrebbe infatti quella lettura dell’art. 5 D.lgs. 231/2001 secondo la quale i concetti di interesse e vantaggio vanno riferiti alla condotta anziché all’esito antigiuridico. Tale soluzione, d’altronde, non presenterebbe incongruenze in quanto “è ben possibile che l’agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l’evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell’ente” (Cass. pen., sez. un., n. 38343 del 24.4.2014).

In questo senso, sempre in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la giurisprudenza ha specificato che nei reati colposi l’interesse o il vantaggio devono ricollegarsi al risparmio di spese che andrebbero sostenute per l’adozione di misure precauzionali ovvero all’agevolazione dell’aumento di produttività che può derivare dalla mancata osservanza della normativa cautelare (in tal senso Cass. pen., sez. V, n. 31003 del 23 giugno 2015).

Nel caso oggetto del presente contributo, i principi appena ricordati sono stati dunque adattati dalla Cassazione al reato ambientale di natura colposa contestato alla società S.D. S.r.l., con riguardo al quale “l’interesse o il vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l’ente determinato dalla mancata adozione di impianti e dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell’eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell’attività produttiva”.

Infine, un ultimo passaggio delle motivazioni relativo al concetto di occasionalità della violazione merita un approfondimento.

Come anticipato, nel ricorrere avverso la sentenza di condanna, la difesa aveva fatto leva sulla occasionalità dei superamenti dei limiti tabellari, quale argomentazione idonea ad escludere la sussistenza di una politica d’impresa finalizzata al conseguimento di un’utilità per la persona giuridica.

Tuttavia, la Suprema Corte, pur apprezzando in linea teorica il ragionamento svolto, ha ravvisato nel caso di specie una certa sistematicità della condotta “atteso che, come da imputazione, il superamento dei limiti venne riscontrato in tre diverse date […] in occasione di altrettanti campionamenti, ben potendo dunque ritenersi che la mancata predisposizione di cautele atte ad evitare l’inquinamento si sia inserita all’interno di scelte aziendali consapevoli”.

Partendo da tale argomentazione e ragionando a contrario è possibile dedurre che, secondo la Corte, un unico ed occasionale superamento dei limiti tabellari potrebbe invece essere indice della mancanza di un interesse o di un vantaggio per l’ente.

Da ciò discende che il superamento del tutto occasionale dei limiti tabellari se, da un lato, non può escludere la sussistenza del reato presupposto, data la sua natura di reato di pericolo presunto, e dunque la responsabilità della persona fisica, dall’altro lato può assumere una portata tale da escludere la responsabilità amministrativa dell’ente. Ciò in quanto, lo si ribadisce, l’unicità della violazione suggerirebbe la mancanza di una politica aziendale orientata al risparmio di spesa o alla massimizzazione della produttività e, di conseguenza, implicherebbe la insussistenza dei presupposti dell’interesse o del vantaggio necessari ai sensi dell’art. 5 D.lgs. 231/2001.

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