Decreto MEF 30 marzo 2020: un ulteriore passo verso la gestione condivisa del rischio fiscale

25 Maggio 2020

L’11 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 marzo 2020 che ha ampliato la platea dei soggetti ammessi all’adempimento collaborativo con l’Agenzia delle Entrate.

L’adempimento collaborativo integra un sistema di gestione del rischio fiscale condiviso, basato sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti. Tale sistema è stato introdotto con D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 al fine di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, nonché di favorire, nel comune interesse, la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale. I contribuenti che aderiscono all’adempimento collaborativo, dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario, beneficiano di un’interlocuzione costante e preventiva con l’Amministrazione finanziaria, mirata a un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.

L’adesione all’adempimento collaborativo è su base volontaria ed è subordinata alla sussistenza di alcuni requisiti. In una prima fase, il regime è stato riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, che avessero un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro. Con Decreto 30 marzo 2020, tale requisito è stato modificato e, nell’ottica di ampliare la platea dei soggetti che possono aderire al sistema di adempimento collaborativo, è stato abbassato a cinque miliardi.

Sebbene il regime di cooperative compliance sia tutt’ora destinato ai soli grandi contributori, l’abbassamento operato con Decreto 30 marzo 2020 rappresenta un chiaro segnale della nuova prospettiva con la quale viene gestito il rischio fiscale, caratterizzata dall’incontro e dal reciproco affidamento fra contribuente e Amministrazione finanziaria, tradizionalmente collocati su posizioni in contrasto.

Essenziale ai fini dell’instaurazione del rapporto di fiducia è la predisposizione da parte del contribuente di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Tale sistema conduce alla qualificazione del rischio fiscale quale vero e proprio rischio di business e comporta la predisposizione di procedure che consentono il costante controllo dell’effettiva osservanza delle disposizioni tributarie, nonché la puntuale rilevazione di errori e di falle.

A prescindere dal regime di cooperative compliance, un sistema di gestione del rischio fiscale è divenuto essenziale anche alla luce della modifica del D.lgs. 231/2001, ad opera del D.L. 124/2019 che ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, i reati tributari di cui al D.lgs. 74/2000. Infatti, solo la predisposizione di un modello organizzativo e di gestione del rischio fiscale antecedentemente alla commissione di una condotta che integra un reato tributario, può comportare l’esenzione dalla responsabilità in capo all’ente. Ne deriva pertanto che anche per i contributori non ammessi al regime di cooperative compliance per insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge si rende oltremodo opportuno l’introduzione di un modello organizzativo che consenta un controllo efficace ed effettivo del rischio fiscale. Peraltro, l’introduzione di un sistema organizzato di gestione della materia fiscale consente l’ottenimento di una serie di vantaggi che vanno al di là della sola prevenzione degli illeciti penali, fra cui il controllo della variabile fiscale e la sua ottimizzazione; l’aumento dell’appetibilità della società stessa agli occhi di investitori; la facilitazione dell’interlocuzione con l’autorità fiscale.

 

 

 

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