Con la recente sentenza n.10649 del 30.01.2020, depositata in data 25.03.2020, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito che è legittimo il sequestro del profitto derivante dalla commissione del reato tributario presupposto del riciclaggio. Il fatto Nel caso di specie, il Tribunale di Asti, provvedendo in sede di appello in materia cautelare reale, con ordinanza emessa nell’ottobre 2019, accoglieva solo parzialmente il gravame proposto avverso il provvedimento emesso dal GIP di quel Tribunale con il quale era stata integralmente respinta la richiesta di riduzione del valore del sequestro preventivo per equivalente disposto ai danni dell’indagato per i reati di reimpiego e riciclaggio di somme provenienti dalla commissione di altri reati (fraudolente dichiarazioni fiscali ascritte al coniuge) e avente ad oggetto gli immobili formalmente conferiti in un Trust, considerato essere una struttura solamente simulata dal momento che i beni risultavano permanere nella piena disponibilità di entrambi i coniugi. In particolare, il Tribunale di Asti, chiamato ad esprimersi sulla rideterminazione della portata del vincolo reale, aveva precisato che al fine della determinazione del "quantum" confiscabile per equivalente, occorreva tenere conto -trattandosi di beni che risultavano essere nella piena disponibilità di entrambi i coniugi - sia dei profitti derivanti dalla commissione dei reati presupposto ascritti al coindagato (nel caso di specie illeciti tributari), sia di quelli derivanti dal riciclaggio attribuito alla ricorrente. Le censure formulate L’indagata proponeva ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge in relazione all'art. 648 quater c.p., dal momento che il profitto confiscabile ai sensi di detta previsione non poteva considerarsi pari all'intero valore del profitto derivante dalla commissione del reato presupposto, ma solamente al vantaggio economico ottenuto attraverso le condotte di sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche o finanziarie. Il rigetto della Corte di Cassazione Rigettando il ricorso presentato i Giudici di legittimità hanno chiarito che: - la confisca per equivalente ha ad oggetto il valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'autore del reato, assolvendo in tal modo ad una sostanziale funzione ripristinatoria della situazione economica, modificata a seguito della commissione del reato medesimo (cfr. Sez. 2, n. 50982 del 20/09/2016, Rv. 268729); - la confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, partecipa del regime delle sanzioni penali e quindi non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato, travalicando, in caso contrario, il confine della pena illegale (cfr. Sez. 2, n. 37590 del 30/04/2019, Rv. 277083). Ciò premesso, veniva tuttavia chiarito che, il profitto dei reati presupposto (le dichiarazioni fraudolente) deve individuarsi nelle somme di denaro che il coindagato ha sottratto all'Erario e distratto da alcune imprese in favore della moglie, e che, il profitto del riciclaggio a quest'ultima ascritto, consiste invece in quanto alla stessa derivato dall'impiego delle somme predette nelle proprie attività economiche. “Evidente è dunque il profilo dell'esistenza di duplici profitti confiscabili e, dunque, della piena legittimità della sommatoria operata dal Tribunale”.