Approvazione del Decreto attuativo della Direttiva PIF: novità in tema di responsabilità amministrativa degli Enti ex D.lgs. 231/2001.

8 Luglio 2020

Il 6 luglio è stato approvato il Decreto attuativo della c.d. Direttiva PIF (direttiva UE n. 2017/1371) come richiesto dalla Legge di delegazione europea 2019.

La Direttiva n. 2017/1371 emessa dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 5 luglio 2017 in materia di “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (art. 17 Direttiva UE 2017/1371) imponeva agli Stati membri di prevedere forme di responsabilità a carico degli Enti adottando “le misure necessarie affinché, se commessa intenzionalmente, la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione costituisse reato” (art. 3 Direttiva UE 2017/1371).

Centrale dunque il tema della responsabilità amministrativa degli Enti, settore in cui vengono introdotte le seguenti novità:

  • l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell’ente ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 con l’inserimento dei delitti di dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10 quater D.lgs. 74/2000), sempre se commessi nel contesto di frodi internazionali con l’obiettivo di evadere un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro;

 

  • l’estensione della responsabilità delle società anche per frode nelle pubbliche forniture, frode in agricoltura e contrabbando.

  • l’ampliamento del novero dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui possono rispondere le società, con inclusione dei delitti di peculato e di abuso d’ufficio.

 

Il Decreto non si limita tuttavia a intervenire in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ma prevede una serie di novità di più ampio respiro, fra cui:

  • l’introduzione della possibilità di punire anche le ipotesi di delitto tentato in caso di commissione di reati fiscali che presentano l’elemento della transnazionalità, nei casi in cui l’imposta IVA evasa non sia inferiore a 10 milioni di euro (“Gravi frodi Iva”);

 

  • l’ampliamento di alcune fattispecie di corruzione, con l’inclusione dei casi in cui siano sottratti denaro o utilità al bilancio dell’Unione o ad altri suoi organismi, con danno superiore a 100.000 euro;

 

  • l’estensione della punibilità a titolo di corruzione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando i fatti ledono o pongono in pericolo gli interessi finanziari dell’Unione.

 

Alla luce delle modifiche introdotte in ambito di responsabilità 231, risulta palese come si imponga oggi alle società una riflessione sulla necessità di adeguare i propri Modelli di gestione e organizzazione affinché siano idonei ed efficaci a prevenire il rischio di commissione di tutti i reati oggi ricompresi nel catalogo dei reati 231.

Quanto ai reati di natura fiscale, tale necessità, già emersa all’indomani dell’introduzione dei reati di cui agli artt. 2, 3, 8, 10, 11 D.lgs. 74/2001 nel catalogo dei reati 231, ad opera della L. 157/2019, diviene ora esigenza imprescindibile per le imprese che intendano condurre l’attività in maniera virtuosa e competitiva. Infatti, solo l’aggiornamento (o l’adozione, per le società che ancora ne siano sprovviste) del Modello di gestione e organizzazione 231 può efficacemente limitare il rischio di contestazioni di natura penale in capo alla società, che potrebbe comportare l’irrogazione in capo alla stessa di sanzioni di natura pecuniaria e interdittiva.

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