Sequestro dei beni dell’ente in caso di commissione di reati tributari

9 Luglio 2020

La Corte di Cassazione, sezione III penale, con sentenza n. 19113, del 10.06.2020, (depositata in data 24.06.2020), ha affrontato il delicato tema del sequestro dei beni dell’ente in caso di commissione di reati tributari da parte del legale rappresentante.
La tematica affrontata si inserisce in una vicenda molto articolata da un punto di vista processuale. Senza voler in questa sede entrare nel merito delle diverse impugnazioni proposte sia dagli indagati che dalla società e dell’esito delle stesse, basti evidenziare, per una comprensione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, che la questione attiene al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di denaro della società per la commissione dei delitti - di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (artt. 2 e 8 D.lgs. 74/2000) - posti in essere dal legale rappresentante dell’ente.
Pur trattandosi di illeciti penali contestati alla persona fisica del legale rappresentante, gli stessi erano stati commessi, secondo quanto ricostruito dal Giudice di merito, in seno alla società e nell'esclusivo interesse e vantaggio di quest'ultima.
In esecuzione di tale provvedimento, veniva sottoposta a sequestro una consistente somma di denaro presente sul conto corrente intestato alla società, mentre nessun sequestro veniva disposto nei confronti dell’indagato per assenza di beni da vincolare.
Tuttavia, il decreto di sequestro preventivo veniva annullato a seguito di riesame proposto dagli indagati. L’impugnazione veniva dichiarata inammissibile per carenza di interesse (degli indagati) quanto alle somme di denaro sequestrate sul conto corrente della società.
Il legale rappresentante della società, dunque, presentava incidente di esecuzione per la restituzione delle somme sottoposte a sequestro, ma il Tribunale di Vallo della Lucania respingeva l’istanza.
Il legale rappresentante della società impugnava dinnanzi alla Corte di Cassazione l’ordinanza di rigetto.
Il ricorrente agiva come terzo interessato alla restituzione dei beni sequestrati, essendo state attinte somme presenti sul conto corrente della società ed atteso che la misura cautelare era finalizzata alla confisca diretta del profitto del reato ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12 bis, secondo cui “Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”.

La Suprema Corte, prendendo posizione rispetto alle doglianze articolate dal ricorrente, ha in particolare affrontato due questioni:
- il tema del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato tributario, ex art. 12 bis D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74;
- i rimedi posti dall'ordinamento per la tutela di soggetti terzi, sia pur non estranei rispetto al reato, e ai quali le cose siano state sequestrate.

Sotto il primo profilo, il Giudice di legittimità ha innanzitutto chiarito che è orientamento assolutamente consolidato quello secondo cui, in tema di reati tributari, è consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica. Non è, invece, consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio.
La Corte di Cassazione ha inoltre precisato come le S.U. Lucci abbiano chiarito che, ove il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato.
Sulla scorta di tali principi, la III sezione penale ha statuito che è, dunque, “consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica. Allorché il profitto del reato tributario sia rinvenibile nelle casse sociali esso è direttamente aggredibile, mentre qualora non sia più rinvenibile nelle casse della società, potranno essere sottoposti a vincolo i beni personali dell'amministratore”.

Per quel che concerne il secondo profilo, la società, terza rispetto al reato tributario commesso dai suoi amministratori, non è comunque sprovvista di rimedi giuridici per fare valere le sue ragioni e per ottenere la restituzione di quanto sequestrato.
Sul tema delle prerogative riconoscibili al terzo estraneo al giudizio in ordine alla restituzione delle cose sottoposte a sequestro, la Suprema Corte è addivenuta all'affermazione dell'oramai incontroverso principio secondo cui il terzo può procedere in ogni momento, e dunque fin dall’avvio del procedimento penale, alla richiesta di restituzione delle cose sequestrate e, quanto all'istanza avanzata nel corso delle indagini preliminari, in caso di diniego, può promuovere un iter che coinvolge inizialmente il G.I.P., al quale il P.M. è tenuto a trasmettere un parere con le richieste specifiche e con gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni, con successiva facoltà di impugnazione innanzi al Giudice cautelare, ex art. 322 bis c.p.p., il cui provvedimento può a propria volta essere oggetto di ricorso per cassazione.
Il terzo può invero, durante la fase delle indagini preliminari e fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, adire il Tribunale del riesame, situazione che consente di assicurare pienamente la tutela delle sue ragioni.
Commette invece un errore procedurale il terzo che si rivolge al Giudice dell'esecuzione, in pendenza di indagini preliminari (o eventualmente di giudizio di cognizione), per la verifica del titolo esecutivo.
Altro profilo analizzato dalla Corte attiene all’estensione degli effetti favorevoli dell’impugnazione cautelare dei soggetti indagati alla società ai sensi dell’art. 587 c.p.p.
Sul punto la Corte di cassazione ha dato risposta negativa.
In tal senso milita, innanzitutto, il tenore testuale del dato normativo, il quale opera un inequivoco riferimento agli "imputati" che hanno "concorso in uno stesso reato", con disciplina che, sulla base del disposto dell'art. 61, comma 2, c.p.p. si estende esclusivamente alla figura dell'indagato e non al terzo, sia esso estraneo al reato - come nel caso di specie - o meno, in quanto quest’ultimo soggetto riveste una posizione strutturalmente differente rispetto a quella di un imputato o di un indagato; né possono sussistere gli estremi per una estensione dell'impugnazione ai casi "di concorso di più persone nello stesso reato".
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, è precluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati (o dei coindagati) all'imputato (o all’indagato) rimasto ad esso estraneo, mentre è possibile l'estensione degli effetti favorevoli della decisione a condizione che questa non sia fondata su motivi personali di uno degli impugnanti e che il medesimo procedimento incidentale sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo.
In altri termini, l'effetto estensivo è escluso per chi sia rimasto estraneo alla pronuncia incidentale della quale si invochi l'estensione e ciò anche nel caso in cui la pronuncia abbia rilevato una violazione della legge processuale che abbia comportato la nullità del provvedimento genetico.
Nulla esclude infatti che, in simili ipotesi, nel procedimento principale sia stato posto riparo al vizio processuale, con la conseguenza che, se anche si trattasse di imputati o di indagati di uno stesso reato, il giudice del procedimento incidentale, successivamente e separatamente attivato dagli interessati, rischierebbe, a causa della frammentazione e della autonomia dei relativi procedimenti incidentali scaturenti da un iniziale provvedimento cautelare a struttura plurima, di estendere gli esiti di una pronuncia non più efficace a coloro che ad essa sono risultati estranei.
A riprova di quanto affermato rileva il fatto che, in tema di sequestro preventivo, il terzo, che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene nonché l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza possibilità di contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare.
Del resto, come si è già visto, il terzo - qual è la società nella fattispecie in esame - si può avvalere di un rimedio autonomo e disgiunto, rispetto a quello degli indagati o degli imputati, che può attivare sin dalla fase delle indagini preliminari e poi nel giudizio di cognizione, fino al momento di irrevocabilità della pronuncia, per chiedere la restituzione di quanto sequestrato e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al Tribunale del riesame.
Fermo l'impedimento in precedenza segnalato quanto all'esclusione dell'effetto estensivo dell'impugnazione cautelare, neppure può condurre ad una diversa conclusione la circostanza secondo cui, a prescindere dai profili di responsabilità del legale rappresentante, l'ente che trae profitto dall'altrui condotta illecita non può mai essere considerato "estraneo" al reato ai fini della confisca diretta del profitto medesimo.
Difatti, l'estraneità al reato esige che la persona cui le cose appartengono non abbia partecipato con attività di concorso o altrimenti connesse.
Un'utile indicazione, in tal senso, si trae dal principio affermato dalla pronuncia S.U., n. 10561 del 30.01.2014, Gubert, la quale ha statuito che la nozione di "persona estranea al reato" cui appartiene e va restituita la cosa sequestrata, ai sensi dell’art. 240 c.p., è diversa da persona estranea al procedimento penale, in quanto richiede la estraneità al fatto - reato.
I Giudici di legittimità hanno dunque ritenuto che anche se persona non estranea al reato, la società non può essere equiparata, per gli specifici effetti della norma di stretta interpretazione, alla posizione dell'imputato o dell’indagato.

Si deve pertanto ritenere che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato tributario, ex art. 12 bis D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorché lo stesso sia rinvenibile nelle casse sociali esso è direttamente aggredibile, mentre qualora non sia più reperibile, potranno essere sottoposti a vincolo i beni personali dell'amministratore.
Quanto invece ai rimendi posti dall'ordinamento per la tutela di soggetti terzi, sia pur non estranei rispetto al reato, e ai quali le cose siano state sequestrate i Giudici hanno chiarito che il terzo può procedere in ogni momento, e dunque fin dall’avvio del procedimento penale, alla richiesta di restituzione dei beni. Durante la fase delle indagini preliminari e fino alla pronuncia della sentenza di primo grado si potrà invero adire il Tribunale del riesame, situazione che consente di assicurare pienamente la tutela delle proprie ragioni.
Da ultimo, quanto all’estensione degli effetti favorevoli dell’impugnazione cautelare dei soggetti indagati alla società ai sensi dell’art. 587 c.p.p., la Corte di cassazione ha dato risposta negativa.

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