Nel presente contributo si segnala un’importante pronuncia della Corte di Cassazione che tratta il delicato tema delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni. La Corte di Cassazione con sentenza 41768/2017 ha affrontato il tema dell’utilizzabilità nei confronti dell’ente delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni effettuate nell’ambito del procedimento per il reato presupposto svoltosi nei confronti della persona fisica. In particolare, il ricorrente in Cassazione lamentava l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche effettuate dal Pubblico Ministero nell’ambito del giudizio di merito affermando che le stesse dovevano ritenersi effettuate in un diverso procedimento, pur essendo state disposte nel contesto di un fascicolo avente lo stesso numero di notizia di reato, dal momento che, Rispondendo alle doglianze del ricorrente la Suprema Corte di Cassazione ha innanzitutto chiarito che “è indiscusso che le disposizioni del codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni si applichino anche nei confronti degli enti”. Il fondamento di questo principio è, invero, ravvisabile nel D.lgs. n. 231 del 2001, artt. 34 e 35 che prevedono, l'uno, in generale, l'applicabilità, nel procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, delle disposizioni del codice di procedura penale in quanto compatibili, e, l'altro, l'applicabilità, all'ente, delle disposizioni processuali relative all'imputato. Sulla scorta di tali indicazioni i Giudici di legittimità hanno ritenuto che, “sembra ragionevole concludere che i risultati desumibili dalle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ordinate per il reato presupposto sono comunque utilizzabili anche per accertare la responsabilità dell'ente, ed anche se il procedimento relativo a quest'ultimo sia stato formalmente separato per vicende successive”. In conclusione, si deve ritenere che le intercettazioni autorizzate in relazione al reato presupposto siano utilizzabili nei confronti dell'ente, anche nel caso in cui il procedimento relativo a quest'ultimo sia formalmente separato da quello che riguarda la persona fisica e che l’utilizzabilità della prova non è preclusa neppure quando l'iscrizione nei confronti della persona giuridica sia effettuata quando le operazioni di captazione sono state ultimate. Ciò inquanto: - gli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevedono, l'applicabilità, nel procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, delle disposizioni del codice di procedura penale in quanto compatibili e l'applicabilità, all'ente delle disposizioni processuali relative all'imputato; - l'unica disposizione del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 specificamente relativa alle prove, quella di cui all'art. 44, disciplina un particolare profilo della prova testimoniale, disinteressandosi completamente della materia delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni; - esiste una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico, tra il contenuto dell'originaria notizia di reato alla base dell'autorizzazione e quello dell'illecito amministrativo dipendente dal medesimo reato; - costituisce principio assolutamente consolidato quello secondo cui l'omessa o ritardata iscrizione del nome dell'indagato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. non determina alcuna invalidità delle indagini stesse, sicchè la tardiva iscrizione può incidere sulla utilizzabilità delle indagini finali, ma non sulla utilizzabilità di quelle svolte prima della iscrizione. Tale principio deve ritenersi applicabile anche in materia di utilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
in generale:
- l'illecito amministrativo ascrivibile agli enti è fattispecie distinta dal reato presupposto;
in particolare:
- nel corso del giudizio di primo grado, vi era stata anche una formale separazione dei procedimenti;
- l'iscrizione nei confronti degli enti era stata effettuata quando già tutte le operazioni di captazione erano state eseguite.
Si è inoltre chiarito che il principio trova conferma anche nel fatto che l'unica disposizione del d.lgs. n. 231 del 2001 specificamente relativa alle prove, quella di cui all'art. 44, disciplina un particolare profilo della prova testimoniale, disinteressandosi completamente della materia delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Del resto, l'esigenza di poter utilizzare, anche nel procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, tutti i mezzi di ricerca della prova previsti dal codice di procedura penale, è esplicitamente indicato pure nella Relazione ministeriale al D.lgs. n. 231 del 2001, la quale, in particolare, osserva: "Poichè l'illecito penale è uno dei presupposti della responsabilità, occorre disporre di tutti i necessari strumenti di accertamento di cui è provvisto il procedimento penale, nettamente più incisivi e penetranti rispetto all'arsenale di poteri istruttori contemplato nella L. n. 689 del 1981".
La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per uno dei reati rientranti tra quelli indicati nell'art. 266 c.p.p. sono utilizzabili anche con riferimento ad altri reati che emergano dall'attività di captazione, ancorchè per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite, purchè tra il contenuto dell'originaria notizia di reato alla base dell'autorizzazione e quello dei reati per cui si procede separatamente vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico, cosicché il relativo procedimento possa ritenersi non diverso rispetto al primo, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., comma 1.
Limiti all'applicabilità di questa regola sono stati ravvisati quando si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso ab origine, ovvero quando si tratti di reati oggetto di un procedimento successivamente frazionato a causa delle eterogeneità delle ipotesi di illecito penale e dei soggetti indagati: tuttavia, solo in riferimento alla prima ipotesi si ritiene che l'utilizzazione dei risultati di captazione sia subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 c.p.p., e, cioè, all'indispensabilità ed all'obbligatorietà dell'arresto in flagranza.
Invero, pure a voler sottolineare che altro è il reato presupposto ed altro è l'illecito amministrativo dipendente dal reato presupposto, è innegabile l'esistenza di una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico, tra il contenuto dell'originaria notizia di reato alla base dell'autorizzazione e quello dell'illecito amministrativo dipendente dal medesimo reato.
Questa conclusione, inoltre, non appare suscettibile di differenziazione nel caso in cui si procede separatamente per il reato presupposto e per l'illecito amministrativo da esso conseguente, posto che la "scissione" dei procedimenti non potrebbe essere certo causata dalla eterogeneità delle ipotesi di illecito penale.
Nè, poi, l'utilizzabilità delle intercettazioni è preclusa dalla posteriorità dell'annotazione del procedimento nei confronti degli enti rispetto al compimento delle operazioni di captazione.
In relazione a tale ultima affermazione i Giudici hanno chiarito che “costituisce principio assolutamente consolidato quello secondo cui l'omessa o ritardata iscrizione del nome dell'indagato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. non determina alcuna invalidità delle indagini stesse, sicchè la tardiva iscrizione può incidere sulla utilizzabilità delle indagini finali, ma non sulla utilizzabilità di quelle svolte prima della iscrizione. Tale principio, stante l'assenza di disposizioni o ragioni sistematiche di segno contrario, deve ritenersi applicabile anche in materia di utilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni”.