La Società che impiega lavoratori distaccati fittiziamente è penalmente responsabile dell’illecito di cui all’art. 24 del D.lgs. 231/2001, questo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23921/2020 depositata lo scorso 12 agosto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la condotta della società che faccia illegittimamente figurare i propri dipendenti come lavoratori distaccati per ottenere un risparmio contributivo e previdenziale integra il reato di truffa ai danni dello stato ex art. 640 co. 2 n. 1 c.p. e non invece una semplice infrazione della disciplina contenuta nel D.lgs. n. 276/2003 in materia di distacco del lavoratore. Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la condanna irrogata dalla Corte d’appello di L’Aquila alla Società per avere utilizzato 22 lavoratori distaccati, formalmente dipendenti di un’altra società risultata poi essere una “scatola vuota” incapace di adempiere gli oneri previdenziali e fiscali. Tale condotta truffaldina avrebbe consentito alla società imputata di conseguire un risparmio contributivo e previdenziale in danno dello Stato. Sono state invece respinte le tesi difensive addotte dalla parte ricorrente, la quale ha richiesto l’annullamento della sentenza in quanto i fatti contestati non varrebbero ad integrare il delitto di cui all’art. 640 co. 2 n. 1 c.p., bensì la più lieve contravvenzione prevista dagli artt. 18 e 30 D. lgs. 276/2003 a presidio della corretta applicazione dell’istituto del distacco. Confermando quanto stabilito dalla stessa Corte di Cassazione con la precedente sentenza n. 9758 dell’11 marzo 2020, il giudice ha escluso l’applicabilità al caso di specie delle fattispecie contravvenzionali sopra citate, in quanto il D.lgs. n. 81/2015 “ha come obiettivo esclusivamente quello di tutelare il lavoratore, lasciando fuori dal suo ambito di applicazione quei comportamenti finalizzati all’elusione della contribuzione, che restano soggetti alla disciplina dell’art. 640 c.p., comma 2, n. 1”.