Il 1° settembre 2020 è stata emessa una nuova circolare della Guardia di Finanza, la n. 216816/2020, in tema di “Modifiche alla disciplina dei reati tributari e della responsabilità amministrativa degli enti”. Nella prima parte la circolare, oltre a ripercorrere le novità introdotte in materia dal D.L. n.124/2019 (c.d. “decreto fiscale”), fornisce alcune istruzioni operative in materia di confisca “allargata” e pone in evidenza le conseguenze della novella legislativa sulla disciplina della confisca obbligatoria, anche per equivalente, che risulta ora applicabile anche agli enti collettivi a favore dei quali sono commessi i delitti tributari entrati nel catalogo dei reati presupposto 231. Quanto a questo ultimo punto, nella circolare si sottolinea l’importanza della novità, in quanto in precedenza i beni sociali potevano essere confiscati solamente attraverso la confisca diretta ex art. 240 c.p. nelle ipotesi in cui la persona giuridica rappresentava un mero “schermo” fittizio. Interessante, inoltre, l’analisi svolta dalla Guardia di Finanza relativamente ai rapporti tra adempimento collaborativo (ex d.lgs. n. 128/2015) e Modello 231. La circolare, oltre a ribadire l’utilità di un sistema di controllo del rischio fiscale come requisito per l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo, evidenzia la non sovrapponibilità dei due istituti e la necessità di implementare il Modello organizzativo 231 per l’esclusione della responsabilità penale dell’ente. In particolare, il sistema di cooperative compliance ed il Modello 231 differiscono, secondo quanto riportato nella circolare, per tre aspetti: 1) mentre il sistema 231 mira a prevenire i soli reati in materia di imposte dirette e IVA richiamati nell’art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001, l’ambito di prevenzione della cooperative compliance è più ampio e comprende tutte le norme di natura tributaria o in contrasto con le finalità dell’ordinamento tributario; 2) il compito di vigilare sulla corretta applicazione dei sistemi di prevenzione è affidato a organismi diversi: un soggetto interno all’azienda per la cooperative compliance e uno esterno per il Modello 231 (l’OdV); 3) il sistema di cooperative compliance, a differenza del sistema 231, non richiede né la presenza di meccanismi di sanzione disciplinare né una struttura di segnalazione dell'illecito quale il whistleblowing.