Si segnala che il 26 settembre 2020 entrerà in vigore il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante l'"attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi". Il provvedimento, insieme agli altri decreti legislativi n. 118/2020 (Pile e Raee), d.lgs. 119/2020 (Veicoli fuori uso) e D.lgs. 121/2020 (discariche), recepisce nell’ordinamento italiano le direttive europee del pacchetto economia circolare. Il D.lgs. n. 116/2020 apporta varie modifiche al Codice dell’Ambiente (D.lgs. 152/2006), rinviando poi per alcune norme di maggior dettaglio ai decreti attuativi che dovranno essere emanati. Tra le importanti novità apportate nell'ambito della gestione dei rifiuti, il provvedimento rafforza il sistema di responsabilità estesa del produttore di beni, modificando gli artt. 178-bis e 178-ter del Codice dell’Ambiente e il sistema di prevenzione della produzione di rifiuti, apportando modifiche all’art. 180 del Codice. Di grande rilevanza è la modifica alla definizione di “rifiuto urbano” (art. 183), in forza della quale anche i “rifiuti speciali assimilabili agli urbani” rientrano nella predetta categoria quando sono “simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”. La nuova definizione di “rifiuto urbano” non pregiudica, come specificato dalla nuova norma, la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori privati e pubblici. L’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani determina principalmente due conseguenze: la prima, che nella percentuale di rifiuti che l’Italia deve destinare al riciclo, secondo quanto fissato a livello europeo, potranno essere considerati entrambi i tipi di rifiuto; la seconda, che la qualificazione dei rifiuti, precedentemente affidata ai Comuni è ora invece sancita unilateralmente dalla legge. Si segnala, infine, la modifica in tema di registri di carico e scarico. In particolare, l’art. 190 del Codice dell’Ambiente riporta ora in maniera più estesa l’elenco dei soggetti obbligati ed esonerati ed indica una differente tempistica per la conservazione dei registri, che passa da 5 a 3 anni. La medesima riduzione delle tempistiche viene apportata anche in relazione al termine per la conservazione dei formulari (art. 193). Queste alcune delle modifiche apportate alla parte IV del D.lgs. 152/2006. Il provvedimento in esame, inoltre, ha aggiunto al Codice ulteriori tre allegati: allegato L-ter “Esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’art. 179”; allegato L-quater “Elenco dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettere b-ter), punto 2)”; allegato L-quinquies “Elenco attività che producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)”.