La Corte di Cassazione conferma che in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa dell’ente.

23 Ottobre 2020

La prescrizione del reato presupposto non esclude la responsabilità della persona giuridica. Questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione nella recente pronuncia del 9 ottobre 2020 n. 28210.

Nel caso sottoposto alla Corte un ente era stato ritenuto responsabile, con conseguente sanzione di giustizia, dell'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25, comma 2, in relazione ad alcuni episodi corruttivi commessi dal consigliere di amministrazione dello stesso ente.

Dichiarato prescritto il reato presupposto a carico della persona fisica, la Corte di appello confermava la responsabilità della società ricorrente e avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l'ente.

Nella pronuncia in esame i Giudici di legittimità hanno ribadito che “in tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 8, comma 1, lett. b) deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato”.

La Corte di Cassazione ha inoltre ricordato altro consolidato orientamento secondo cui “in tema di responsabilità da reato degli enti, la separazione delle posizioni processuali di alcuni degli imputati del reato presupposto per effetto della scelta di riti alternativi non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell'ente nè riduce l'ambito della cognizione giudiziale; da ciò consegue che dall'assoluzione di uno degli imputati del reato presupposto, non per insussistenza del fatto, non discende automaticamente l'esclusione della responsabilità dell'ente, dovendo il giudice procedere ad una verifica del reato presupposto alla stregua dell'integrale contestazione dell'illecito formulata nei confronti dell'ente, accertando la sussistenza o meno delle altre condotte poste in essere dai coimputati nell'interesse o a vantaggio dell'ente”. (Sez. 6, n. 49056 del 25/07/2017, P.G. e altro in proc. Brambilla e altri, Rv. 271563).

 

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