Con la recente sentenza n. 27606 del 14 settembre 2020, la terza sezione della Corte di Cassazione ribadisce un importante principio circa la determinazione della competenza territoriale nel caso di commissione di uno dei reati dichiarativi previsti dal Capo I del Titolo II del D.lgs. n. 74/2000, da poco introdotti nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001. Nel caso di specie, l’imputato ricorre dinnanzi alla Suprema Corte avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Avellino, ha rigettato l’istanza di riesame proposta avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto in relazione al reato di omessa dichiarazione, di cui all’art. 5 D.lgs. n. 74/2000. Il motivo di impugnazione avanzato nel ricorso è la violazione di legge, per avere il Tribunale del Riesame di Avellino disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa dell’imputato. In particolare, il ricorrente lamenta la scorretta applicazione dell’art. 18 D.lgs. n. 74/2000, che al comma 2 individua il luogo di consumazione dei reati dichiarativi nel domicilio fiscale del contribuente. Secondo il ricorrente, il G.i.p. di Avellino non avrebbe avuto la competenza per disporre il sequestro preventivo, in quanto la società legalmente rappresentata dall’imputato ha la propria sede legale in un Comune rientrante nella competenza territoriale del diverso Tribunale di Lagonegro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso sulla base dei principi, già espressi dalla stessa Corte, secondo i quali il “domicilio fiscale”, cui l’art. 18 D.lgs. n. 74/2000 fa riferimento, è da intendersi come il “centro effettivo di direzione e di attività amministrativa dell’impresa”. Ciò che rileva per la determinazione della competenza territoriale non è dunque la sede legale formale dell’impresa ma quella effettiva (siano esse coincidenti oppure no). L’applicazione al caso di specie del principio di effettività, fa sì che la competenza vada correttamente attribuita al Tribunale di Avellino, nel cui territorio la società svolgeva la sua attività di impresa e ricoverava i suoi automezzi e non invece al Tribunale di Lagonegro, nel cui ambito di competenza sussisteva un mero recapito (ufficio del consulente fiscale della società), presso cui la stessa aveva solo formalmente individuato la sede legale.