Disegno di legge: nuove norme in materia di illeciti agroalimentari e responsabilità 231

19 Novembre 2020

In data 11 novembre è stato pubblicato sul sito della Camera dei deputati un nuovo dossier relativo al disegno di legge AC 2427 intitolato “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”.
Il disegno di legge, che si compone di 13 articoli, è stato presentato alla Camera il 6 marzo 2020 e assegnato alla Commissione giustizia, per l’esame in sede referente, il 23 aprile 2020.
I principali obiettivi della riforma sono “la rielaborazione della struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare (la salute pubblica e i delitti contro l’industria e il commercio), per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari” e “l’individuazione di strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell’ambito delle attività d’impresa”.
In sostanza il disegno di legge, prendendo atto della realtà esistente e della crescente diffusione del fenomeno illecito nell’ambito della produzione e commercializzazione di beni alimentari, intende innanzitutto contrastare lo stesso attraverso l’irrogazione di pene più severe per una pluralità di reati già esistenti.
Tra questi in particolare i reati di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439 c.p.) e di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.).
Il disegno di legge prevede inoltre, in relazione ad una pluralità di delitti, l’equiparazione “dei medicinali alle acque destinate all’alimentazione e agli alimenti”.
Particolare importanza riveste l’inserimento nel codice penale di nuovi delitti tra cui quelli di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (art. 440-bis c.p.), di omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi, di informazioni commerciali ingannevoli o pericolose (art. 440-ter c.p.), introducendo inoltre il delitto di disastro sanitario (art. 445-bis c.p.).
Nel dossier pubblicato si legge che la riforma dovrebbe inoltre modificare “la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), attraverso la previsione di uno specifico modello organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati agroalimentari e l’integrazione del catalogo dei “reati presupposto” , ricomprendendo nella sistematica della responsabilità da reato sia le fattispecie poste a tutela del mercato dei prodotti agroalimentari che quelle a tutela della salute pubblica”.
L'articolo 5 del disegno di legge prevede, invero, una modifica dell'art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001 (eliminando il riferimento ai reati presupposto in materia di frodi alimentari, ormai considerati nel nuovo articolo 25-bis.2) e l’introduzione degli artt. 25-bis.2 e 25-bis.3 D.lgs. 231/2001.
– Art. 25-bis.2 D.lgs. 231/2001 avente ad oggetto i reati presupposto inerenti alle frodi nel commercio di alimenti tra cui rientrerebbero i reati di vendita di sostanze alimentari non genuine (artt. 516 c.p.), Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) e la nuova fattispecie di Agropirateria che il disegno di legge mira ad introdurre.
– Art. 25-bis.3, D.lgs. 231/2001 avente ad oggetto i reati presupposto inerenti ai delitti contro la salute collettiva tra cui rientrerebbero altri reati presupposto quali l’Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.), la Contaminazione o corruzione di acque o di alimenti (art. 439-bis), Produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti (art.440) e la nuova fattispecie di Disastro sanitario.

Si rileva, da ultimo, che il Disegno di Legge, intende descrivere i requisiti che il modello di organizzazione e gestione deve possedere per poter essere “idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa delle imprese alimentari costituite in forma societaria”.

Nel dettaglio, nella presente proposta di riforma si legge che:

“La necessità di inquadrare anche gli organismi pluripersonali quali centri di imputazione diretta di sanzioni è l’occasione per inserire nel decreto legislativo n. 231 del 2001 una nuova disposizione – l’articolo 6-bis– avente carattere di specialità rispetto al vigente articolo 6.
Con tale nuovo articolo si intende rivolgere specifica attenzione a situazioni di deficit organizzativo suscettibili di evolversi in comportamenti illeciti, sicché all’ente possa risultare garantita l’impunità una volta che sia accertata l’assenza di colpa riconducibile all’aver adottato o aggiornato un modello organizzativo ritagliato sulle specifiche caratteristiche del settore di produzione alimentare (ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n.178/2002), modulato sulle dimensioni dell’organismo produttivo.
Sotto il primo profilo, si provvede a riempire di contenuto e a concretizzare la figura generale e astratta del modello organizzativo sul quale si impernia il criterio «soggettivo» di imputazione della responsabilità amministrativa: si stabilisce, infatti, che, nell’ipotesi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n.231 del 2001, il modello di gestione e di organizzazione –idoneo ad assumere valenza esimente o attenuante della responsabilità amministrativa degli enti predetti – debba essere adottato e attuato nell’ambito di un sistema aziendale in grado di assicurare l’adempimento di obblighi giuridici nazionali e sovranazionali inerenti a una serie di attività analiticamente indicate nella disposizione in esame: ad assumere rilievo sono gli obblighi relativi, ad esempio, alle attività di verifica sui contenuti pubblicitari, di vigilanza sulla rintracciabilità, di controllo della qualità, sicurezza e integrità degli alimenti, di procedure di ritiro, di valutazione del rischio, eccetera.
Si dispone, inoltre, che il predetto modello di organizzazione e di gestione speciale debba necessariamente prevedere ulteriori adempimenti, da calibrare in rapporto ai profili dimensionali e tipologici dell’ente che opera nel settore alimentare e consistenti, in primo luogo, nella predisposizione di idonei sistemi di registrazione delle attività prescritte, di un’articolazione interna di funzioni idonea al processo di valutazione e di gestione del rischio e di un congruo apparato disciplinare in chiave preventiva e punitiva.
Funzionale a porre i presupposti per l’efficiente realizzazione del modello è, in secondo luogo, la creazione di una posizione di garanzia «collettiva», tramite un idoneo sistema di vigilanza e di controllo interno all’ente, in grado di operare i necessari controlli e di formalizzare le proposte dirette alla gestione delle attività.
Al fine di agevolare e semplificare gli adempimenti di prevenzione, si prevede, inoltre, che, negli enti che hanno le dimensioni delle piccole e medie imprese (come individuate ai sensi dell’articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n.180), le funzioni di verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio nonché di vigilanza sul funzionamento dei modelli in materia di reati alimentari possano essere affidate anche a un solo soggetto (purché esterno),esperto anche nel settore alimentare e titolare di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
Si stabilisce che tale soggetto sia individuato nell’ambito di un apposito elenco nazionale, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico”.

 

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