Con ordinanza del 22 ottobre 2020 la V sezione civile della Corte di Cassazione ha trattato del delicato tema delle frodi carosello dovendosi esprimere su di una vicenda riguardante diverse operazioni soggettivamente inesistenti, in particolare esaminando i profili del dolo e della colpa e le conseguenti responsabilità. Come è noto con il termine frode carosello si intende fare riferimento ad un complesso di condotte fraudolente dirette ad evadere il versamento dell’Iva attraverso operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti. La Corte di Cassazione nel dichiarare fondati i motivi di ricorso presentati ha chiarito che:
Mentre le operazioni oggettivamente inesistenti di regola coinvolgono soggetti assolutamente consapevoli dell’illiceità del comportamento posto in essere, spesso accade che le operazioni soggettivamente inesistenti interessino soggetti giuridici (più o meno colpevolmente) ignari delle condotte che vengono effettuate dagli evasori.
Ebbene, il caso sottoposto all’esame della Corte prendeva le mosse dalla emissione di un atto di accertamento da parte della Agenzia delle Entrate di Campobasso nei confronti di una società in seguito alla segnalazione della Guardia di Finanza, in cui si evidenziava l'utilizzazione di fatture emesse da altre società da ritenere soggetti inesistenti.
Proponeva ricorso la società utilizzatrice delle fatture sostenendo che “le operazioni commerciali sottese alle fatture erano realmente avvenute ed era stata, regolarmente versata, l'imposta iva sia al momento dell'acquisto che a seguito della rivendita delle autovetture”.
La Commissione Tributaria provinciale accoglieva il ricorso relativamente alle operazioni ritenute inesistenti dalla Agenzia.
L'agenzia, dinnanzi a tale decisione, proponeva appello, deducendo che “in presenza di operazioni inesistenti soggettivamente la detrazione dell'iva non era legittima ove l'operatore commerciale non avesse adottato tutte le misure che si possano richiedere ragionevolmente ad un imprenditore del settore per assicurarsi di non prendere parte ad un disegno criminoso diretto ad eludere la normativa Iva”.
La Commissione Regionale di Campobasso confermava la decisione di primo grado in quanto non vi erano prove circa la consapevolezza della società utilizzatrice di partecipare al meccanismo truffaldino posto in essere dai soggetti emittenti le fatture. La commissione faceva inoltre riferimento all’assenza del dolo desumibile dal giudizio penale e dalla relativa sentenza.
Dinnanzi a tale decisione proponeva ricorso in Cassazione l'Agenzia delle Entrate, lamentando, con il primo motivo, che la motivazione era carente o apparente, con il secondo motivo, assumendo la violazione di legge.
- la soluzione adottata dal giudice di secondo grado “circa la mancanza di dolo del contribuente desunto dalla sentenza penale ha implicitamente, ma chiaramente considerato che l'elemento psicologico dell'illecito fiscale contestato fosse analogo alla fattispecie penale”;
- non si può ritenere sufficiente per escludere la responsabilità del contribuente la circostanza che nel giudizio penale l'amministratore della società era stato assolto per mancanza di prova circa la partecipazione all'accordo diretto alla evasione dell'iva;
- nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario non spiega automaticamente efficacia di giudicato, soprattutto quando si fonda sulla mancanza di prova dell'elemento soggettivo “dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna ed in genere una diversa disciplina dell'onere probatorio”.
Da ciò consegue, stando al ragionamento svolto dalla Corte di Cassazione “che l'imputato assolto in sede penale, per mancanza del dolo può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario”.
I Giudici di legittimità hanno inoltre evidenziato come nell’ambito del procedimento era emerso un quadro indiziario che necessitava di essere considerato:
- l’imprenditore sapeva che la prestazione non era effettivamente resa dal fatturante, perchè sfornito della sia pur minima, dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione;
- il prezzo era esiguo;
- vi erano modalità anomale di vendita con pagamento anticipato.
Tale quadro indiziario sulla base del quale l'Amministrazione ha contestato l'inesistenza delle operazioni, lascia intendere, nella ricostruzione effettuata dai giudici di legittimità una complicità del destinatario delle forniture o perlomeno una colpa grave circa la diligenza nello svolgimento della attività professionale di imprenditore in campo automobilistico.
Si richiede pertanto un diligente controllo della operazione fiscale ad ogni operatore commerciale.
La Corte ha conseguente emesso il seguente principio di diritto: "In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria contestando che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell'ambito di una frode carosello, sebbene abbia l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, comunque la dimostrazione dell'elemento psicologico può dedursi, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente fornitore".