La Corte di Cassazione penale, sez. II, con la recente pronuncia del 10.09.2020, n. 33592 si è espressa in merito al ricorso presentato da una persona fisica rispetto alla quale in grado di appello veniva dichiarata l'intervenuta prescrizione delle condotte ascritte ex art. 640 bis c.p.
In particolare, la stessa impugnava la sentenza pronunciata in grado di appello che confermava la responsabilità ex D.Lgs. n. 231 del 2001 della società alla stessa facente capo condannando il soggetto giuridico a sanzioni pecuniarie e alla confisca.
La ricorrente lamentava:
- violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla declaratoria di prescrizione del reato contestato, effettuata senza offrire adeguata considerazione e risposta al motivo di appello in punto di responsabilità;
- violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza, in capo all'imputata, dell'elemento soggettivo del reato ex art. 640 bis c.p., per essere stati gestiti i rapporti di causa da parte del padre della ricorrente.
Dichiarando inammissibile il ricorso presentato la Corte di Cassazione specificava innanzitutto che “legittimamente è stata fatta applicazione della previsione di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, non essendo evidenti le ragioni di assoluzione nel merito. Secondo condivisa giurisprudenza (cfr., Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445 - 01) la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato, ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze”.
I giudici di legittimità precisavano inoltre che “la medesima ricorrente non può vantare legittimo interesse rispetto alla posizione dell'ente, come ancora recentemente ribadito da questa Corte (Sez. 6, n. 41768 del 22/06/2017, Rv. 271287 - 01) secondo cui è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, emessa con riferimento a reato presupposto della responsabilità da reato degli enti, non essendo configurabile un autonomo interesse dell'imputato neppure nel caso in cui dalla responsabilità dell'ente possano discendere conseguenze economiche indirette o riflesse per la sua posizione di socio o amministratore”.