Approfondimenti in tema di società cartiere. I nuovi spunti forniti dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia

17 Dicembre 2020

Nell’edizione di dicembre dei "Quaderni dell’antiriciclaggio" l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha trattato il tema delle società c.d. cartiere, chiarendo innanzitutto che “l’obiettivo sociale delle cartiere non è quello di produrre e scambiare beni e servizi sul mercato, bensì di emettere fatture per operazioni inesistenti, producendo semplici “carte” contabili”.
Si è specificato che “dal punto di vista economico l’esistenza delle cartiere distorce l’efficienza dei mercati, attribuendo indebiti vantaggi ai partecipanti della rete criminale”. Questa è la ragione dell’attuale intensificazione dei controlli e dell’esigenza punitiva dell’ordinamento giuridico.
Si è infatti chiarito che “l’attività delle cartiere, per la sua rilevanza fra le frodi fiscali, la sua connotazione frequentemente transnazionale e la complessità di alcuni schemi operativi, costituisce una delle principali preoccupazioni per le amministrazioni finanziarie e per gli organismi italiani e internazionali deputati alla lotta al riciclaggio”.
Come è noto “nello schema più elementare di frode IVA, una società A fa acquistare prodotti presso un fornitore comunitario B da un interposto C (cartiera italiana), anziché acquistarli direttamente, per poi rivenderli sul mercato a prezzi più bassi. L’interposizione della cartiera è funzionale a eludere il versamento dell’IVA.
Infatti, gli acquisti intracomunitari sono in regime di non imponibilità dell’IVA, con applicazione del meccanismo del cd. “reverse charge”.
L’IVA deve essere applicata nella fattura fra la società cartiera italiana C e l’impresa italiana acquirente A. Tuttavia, la società cartiera non versa l’IVA allo Stato, mentre la società A registra una detrazione IVA sull’acquisto effettuato, maturando un indebito credito IVA”. Nella realtà economica tali operazioni sono di regola molto più complesse e caratterizzate dalla presenza di molteplici società interposte al fine di rendere più difficile l’accertamento dell’operazione illecita.

In tale edizione dei “Quaderni dell’antiriciclaggio” si analizzano diverse sentenze della Corte di Cassazione in materia di società cartiere al fine di identificare gli indici di anomalia più ricorrenti e facilitare l’individuazione dei fenomeni illeciti.
A titolo esemplificativo si evidenzia come spesso le società cartiere “hanno la forma giuridica di società a responsabilità limitata e gli amministratori sono di frequente delle “teste di legno” (Cass. n. 28979/2016, n. 5434/2017, n. 6262/2019, n. 36247/2019 e n. 38599/2019).
E ancora, hanno una organizzazione pressoché inesistente: non hanno immobili, capannoni, automezzi magazzini, attrezzature, strutture di vendita, ecc., e sono sprovviste o quasi di personale interno ed esterno.

Nelle comunicazioni UIF sono stati individuati ulteriori indici di anomalia quali il fatto che si tratta di “società con una dotazione patrimoniale minima, prive di finanziamenti bancari che spesso entrano in liquidazione dopo pochi anni di vita e che effettuano frequenti variazioni della sede sociale e risultano gestite da soggetti molto anziani o giovanissimi che, nella maggior parte dei casi, non hanno una storia imprenditoriale alle spalle o risultano nullatenenti o sono stati oggetto di precedenti fallimenti, pignoramenti, protesti, ecc. Spesso la compagine sociale e/o gestoria di una cartiera varia frequentemente e a volte si accompagna con modifiche dell’oggetto sociale molto spesso ampio ed eterogeneo. Questa fluidità è ricercata per sottrarre la cartiera da accertamenti fiscali e per consentirle di accendere nuovi conti eludendo, temporaneamente, il vaglio dell’intermediario bancario”.
Queste indicazioni risultano di particolare rilevanza anche nell’ottica di introduzione nei modelli 231 della parte speciale relativa ai reati tributari proprio al fine di consentire all’imprenditore di valutare correttamente l’affidabilità della propria controparte contrattuale.

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