Culpa in vigilando del datore di lavoro e conoscenza o conoscibilità delle prassi incaute

8 Gennaio 2021

La Corte di Cassazione penale, sez. IV, con sentenza emessa in data 3.12.2020, n. 36778 si è espressa in tema di culpa in vigilando del datore di lavoro in caso di infortuni sul lavoro verificatisi in danno del lavoratore chiarendo che: “Non può essere ascritta al datore di lavoro la responsabilità di un evento lesivo o letale per culpa in vigilando qualora non venga raggiunta la certezza della conoscenza o della conoscibilità di prassi incaute, neppure sul piano inferenziale”.
Nel dettaglio, la Corte d'appello di Bologna, nel marzo 2019, riformava la sentenza con la quale il Tribunale di Rimini aveva assolto un datore di lavoro e legale rappresentante dal reato di omicidio colposo con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, e la società dall'illecito amministrativo D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art. 25-septies comma 2, rispettivamente contestati come commessi in danno del lavoratore deceduto.
Per l'effetto, il datore di lavoro veniva condannato alla pena di otto mesi di reclusione, con pena sospesa, e la società al pagamento di una sanzione amministrativa.
L'infortunio mortale, secondo l'assunto recepito nella sentenza d'appello, “si sarebbe verificato all'interno dello stabilimento della società mentre il suddetto dipendente lavorava al quadro comandi di un macchinario per la cesoiatura punzonatura di fogli metallici; a un tratto il meccanismo della macchina si inceppava e il lavoratore si sarebbe introdotto nell'area pericolosa attraverso un cancelletto realizzato abusivamente anzichè attraverso l'apposito varco protetto (munito di fotocellule che avrebbero bloccato il funzionamento della macchina); perciò, mentre egli tentava di sbloccare la macchina rimuovendo il materiale che l'aveva inceppata, il carrello di alimentazione ripartiva e travolgeva il G., cagionandone la morte”.
Secondo l'imputazione, formulata l'addebito era quello di aver disposto la realizzazione del cancelletto abusivo laddove, se egli si fosse introdotto in tale area attraverso l'apposito varco munito di fotocellule, il macchinario si sarebbe automaticamente bloccato, consentendo in sicurezza l'operazione di rimozione del materiale che lo aveva inceppato.
Alla società veniva addebitato il suddetto illecito amministrativo, correlato al reato attribuito al datore di lavoro perché commesso nell'interesse e a vantaggio della predetta società mediante l'omissione delle misure di prevenzione previste dalla legge allo scopo di eseguire i lavori in modo più rapido e meno costoso.
Nella sentenza emessa dalla Corte d’appello si contestava invece al datore di lavoro di aver omesso di vigilare in ordine alla realizzazione del cancelletto e all'utilizzo dello stesso, la cui presenza era, secondo la ricostruzione fornita dalla Corte d’appello, ampiamente nota all'interno della fabbrica.
Avverso la sentenza ricorrono in Cassazione sia il datore di lavoro sia la società.
Nell’accogliere le doglianze formulate la Corte di Cassazione ha chiarito che:
In primo luogo, “deve ravvisarsi un'evidente discrasia fra l'oggetto specifico dell'imputazione che poneva a carico del datore di lavoro l'addebito di avere disposto la realizzazione del cancelletto abusivo e la condotta criminosa ravvisata dalla Corte d'appello qualificabile come culpa in vigilando, per non avere esercitato il dovuto controllo su quanto accadeva all'interno dello stabilimento e, dunque, anche sulla realizzazione del varco da cui sarebbe transitato il lavoratore deceduto”.
Tale discrasia, nella lettura della Corte di Cassazione, non si traduce esclusivamente in una condanna per colpa omissiva a fronte di un'imputazione per colpa commissiva, ma in “una modalità affatto diversa e del tutto incompatibile con l'originaria qualificazione dell'oggetto dell'imputazione, per di più in seguito a una pronunzia di assoluzione in primo grado dall'addebito originario. In altre parole, a carico del datore di lavoro si è ravvisato un fatto radicalmente diverso rispetto a quello contestato”.
Nel caso di specie, il datore di lavoro era chiamato a rispondere dell'evento non voluto per una condotta volontaria e, comunque, consapevole (quella di aver disposto che venisse realizzato il cancelletto) e, dopo un procedimento di primo grado in cui egli era stato assolto da tale addebito, è stato condannato in appello per una condotta omissiva ispirata a negligenza, ossia quella di non avere adempiuto al suo dovere di vigilanza. La Corte di Cassazione contestava pertanto l'eterogeneità dei due addebiti, con conseguente compromissione del diritto di difesa.
A ciò si aggiunge che la Corte d’appello non ha provato né “la realizzazione "da diverso tempo" del varco incriminato, ma anche "che la presenza di tale apertura era ampiamente nota all'interno della fabbrica".
Ed infatti, “Nulla risulta accertato in ordine a chi avrebbe disposto o eseguito il varco. Nulla risulta accertato, inoltre, a proposito del fatto che vi fosse una prassi illegittima all'interno dello stabilimento, costituita dall'utilizzo più o meno ricorrente di tale accesso per entrare nell'area pericolosa ove il lavoratore rimase ucciso”.
Sulla scorta di tali osservazioni la Corte di Cassazione ha chiarito che “non può essere ascritta al datore di lavoro la responsabilità di un evento lesivo o letale per culpa in vigilando qualora non venga raggiunta la certezza della conoscenza o della conoscibilità, da parte sua, di prassi incaute, neppure sul piano inferenziale (ossia sulla base di una finalizzazione di tali prassi a una maggiore produttività), dalle quali sia scaturito l'evento”.
Del resto “in tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell'esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi” (Sez. 4, n. 32507 del 16/04/2019, Romano, Rv. 276797).
Nel caso di specie, non è stata argomentata nella sentenza impugnata la prova dell'esistenza di una prassi in tal senso; ma, quand'anche tale prova fosse emersa in giudizio, sarebbe stato comunque necessario accertare ulteriormente - quanto meno in via logica, e non certo sulla sola base dell'astratta posizione di garanzia - che il datore di lavoro fosse, o dovesse necessariamente essere, a conoscenza della prassi incauta.
Si è da ultimo chiarito che le ragioni esposte risultano assorbenti, sul piano logico, anche dei motivi posti a base del ricorso della società, la cui posizione ai fini dell'attribuzione di responsabilità quanto al contestato illecito amministrativo risulta strettamente dipendente dall'accertamento dell'illecito penale e della sua attribuzione al soggetto apicale.

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