Presunzioni tributarie e applicazione di misure cautelari

22 Gennaio 2021

La Corte di Cassazione penale, sez. II, con sentenza del 14.10.2020, depositata in data 13.01.2021, n. 1083 ha affrontato il tema dell’utilizzabilità delle presunzioni tributarie ai fini dell’applicazione delle misure cautelari.
Si tratta di un tema di grande rilevanza dal momento che il procedimento tributario ammette il ricorso a strumenti presuntivi mentre nel procedimento penale l’onere probatorio circa la sussistenza del fatto di reato grava sull’accusa e la sentenza di condanna presuppone l’accertamento del fatto oltre ogni ragionevole dubbio.

Nel dettaglio, il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, rigettava l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Palermo il 7 gennaio 2020 con cui era stata respinta la richiesta di misura cautelare reale nei confronti di una società.
In particolare veniva respinta la richiesta di sequestro preventivo di una somma nella disponibilità di una società a responsabilità limitata e in subordine dei beni di valore equivalente nella disponibilità del suo amministratore, in relazione al delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (“per avere, nella qualità di amministratore unico, al fine di evadere le imposte sui redditi, utilizzato nelle dichiarazioni fiscali fatture per operazioni inesistenti”).
Il tribunale, sezione per il riesame, condivideva il giudizio del GIP in merito alla carenza di prova dell'asserita sovrafatturazione per operazioni oggettivamente inesistenti, rilevando che “dalla informativa della Guardia di Finanza richiamata dal Pubblico Ministero emergeva che l'ipotesi investigativa non era stata dimostrata in quanto non era - stato possibile individuare esattamente quale parte delle fatture emesse dalle ditte individuali potesse essere ritenuta relativa ad operazioni oggettivamente inesistenti, ovvero sovrafatturate, nè si era riusciti a identificare i reali soggetti dai quali la società aveva di fatto acquistato i beni commercializzati, in maniera da potere stabilire l'ammontare dell'evasione, con la conseguenza che l'amministrazione finanziaria era nella impossibilità di eseguire i controlli di coerenza esterna nei confronti dei reali fornitori della merce e non poteva basarsi sulla documentazione ufficiale detenuta in quanto non attendibile”.
Il tribunale concludeva nel senso di ritenere che “la carenza probatoria, sia pure a livello di probatio minor richiesta in sede cautelare, non poteva essere colmata dalla valutazione circa l'asserita incapacità dei microconferitori di vendere il quantitativo di rifiuti oggetto delle fatture, tenuto conto della tipologia dei mezzi utilizzati per trasportarli e della inadeguatezza dei locali sede della attività di impresa, in quanto le società che gestivano le piattaforma di raccolta dei rifiuti sovente utilizzavano mezzi propri per la raccolta ed ancora l'asserita inadeguatezza della struttura imprenditoriale dei microconferitori poteva al più attestare l'insussistenza soggettiva delle operazioni, ma non anche quella oggettiva, in assenza di qualsiasi analisi delle scorte di magazzino. Inoltre il metodo di calcolo utilizzato per determinare l'imposta evasa andava censurato poichè faceva riferimento a prezzi medi di vendita della unità di prodotto, mentre nel caso in esame gli ambulanti possono praticare prezzi molto concorrenziali”.
Nella sostanza, il Tribunale del riesame, condividendo il giudizio del GIP, concludeva ritenendo carente la prova della asserita sovrafatturazione per operazioni oggettivamente inesistenti nonostante il livello di probatio minor richiesta in sede cautelare.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso in Cassazione il pubblico ministero deducendo: “violazione di legge e in particolare del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 nella parte in cui è previsto che l'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti integra reato anche quando tale inesistenza venga calcolata attraverso un procedimento presuntivo”.
Il Pubblico Ministero lamentava che il tribunale aveva posto in essere un'affermazione in contrasto con il metodo presuntivo trascurando di considerare che il calcolo effettuato dalla Guardia di Finanza non poteva trovare riscontro in una contabilità di magazzino che non esisteva ed anzi la cui assenza aveva comportato appunto la necessità di procedere mediante accertamento presuntivo.

La Corte di Cassazione nel dichiarare il ricorso inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti ha chiarito che sebbene il giudice penale non possa, in generale, far ricorso in sede di giudizio alle presunzioni tributarie semplici che, comportando l'inversione dell'onere della prova, sovvertono alla radice il principio della presunzione di innocenza dell'imputato, tuttavia ai fini della cautela reale è sufficiente la oggettiva sussistenza indiziaria del reato, a prescindere da qualsiasi profilo che riguardi la colpevolezza del suo autore (che potrebbe anche essere ignoto) e che la radicale diversità del criterio di giudizio legittima il ricorso alle presunzioni tributarie.
Ha tuttavia precisato che il tribunale, nel provvedimento oggetto di impugnazione, non ha escluso in linea di principio la possibilità di fare ricorso alle presunzioni tributarie, come dedotto dal ricorrente, ma ha ritenuto che nel caso in esame il calcolo induttivo dell'imponibile, fondato sulle presunzioni tributarie, non potesse colmare la grave carenza probatoria riscontrata.
Ed infatti ha sottolineato “come nel caso in esame l'attività di indagine non avrebbe fornito alcun elemento concreto da cui desumere l'insussistenza oggettiva di parte delle operazioni, non essendovi alcun principio di prova che possa smentire la veridicità delle fatture in oggetto; ha rilevato che la ricostruzione accusatoria trascura alcuni elementi di fatto, e tra questi la circostanza che le imprese che gestivano le piattaforme sovente utilizzavano mezzi propri per il ritiro dei rifiuti conferiti dagli ambulanti, ed inoltre ha censurato il contenuto dell'appello del pubblico ministero, che a fronte del provvedimento motivato del GIP si è limitato a richiamare genericamente i calcoli effettuati dalla Guardia di Finanza, senza individuare in concreto le operazioni di sovrafatturazione asseritamente posto in essere”.

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