Configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta mediante false fatture in capo al responsabile amministrativo di una società sfornito di rappresentanza legale

3 Febbraio 2021

Con sentenza del 22.10.2020, n. 2270, depositata il 20 gennaio scorso la Cassazione penale, sez. III, ha ritenuto configurabile il reato di dichiarazione fraudolenta mediante false fatture anche a carico del responsabile amministrativo di una società sfornito di rappresentanza legale qualora sussistano elementi di fatto di una tale gravità da confermare in via indiziaria, una piena e diretta partecipazione dell'indagato all'illecito.
Tale circostanza, nella decisione della Corte di Cassazione, renderebbe di fatto irrilevante la mancanza di prova circa l'apposizione della firma dell'indagato sulle dichiarazioni fiscali, in quanto non presenti in atti.

a) Il fatto:
Con ordinanza del 2 luglio 2020, il Tribunale di Savona confermava il vincolo imposto in via esecutiva sui beni immobili intestati all'indagato, il sequestro preventivo, disposto dal Gip dello stesso Tribunale il 26 febbraio 2020 in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2.
Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della disposizione incriminatrice e vizi della motivazione in relazione alla mancata valutazione della circostanza che egli era un semplice dipendente, senza poteri di rappresentanza, della società nel cui interesse sarebbe stata commessa la frode fiscale oggetto dell'imputazione.
Nel dettaglio, la difesa evidenzia che l'indagato era responsabile amministrativo, anche se dotato del potere di firmare dichiarazioni fiscali, conferitogli con procura speciale, e che non vi era prova che avesse presentato le dichiarazioni fiscali oggetto di contestazione, non essendo tali dichiarazioni presenti in atti.
E ciò non sarebbe stato considerato, nonostante nella società si fossero avvicendati ben tre amministratori, che avrebbero proceduto e potuto procedere all'adempimento in questione.

b) Le conclusioni della Corte di Cassazione:
La Corte di Cassazione nel dichiarare inammissibile, perché formulato in modo non specifico, il ricorso proposto ha chiarito innanzitutto che la difesa si è limita ad affermare che non vi è prova del fatto che l'indagato abbia firmato le dichiarazioni fiscali oggetto dell'imputazione, non richiamando, neanche a fini di critica, la motivazione del provvedimento impugnato, nella quale si dà conto in modo analitico e coerente delle ragioni per le quali si è ritenuta la sussistenza di gravi indizi del reato contestato anche a carico dell'indagato.
In particolare il Tribunale evidenzia che:
a) l'indagato era il soggetto che nell'ambito della società impartiva direttive ai fini della registrazione e del pagamento delle fatture, con le relative annotazioni;
b) un testimone ha evidenziato un ruolo significativo dell'indagato nell'ambito della società;
c) l'indagato era presente con altri coimputati ad un incontro nei quali uno di questi ammise che i lavori pagati non corrispondevano a quelli fatti;
d) l'indagato era presente alle riunioni per l'approvazione dei bilanci che un testimone riteneva falsi ed era stato indicato da quest'ultimo come uno degli autori della falsità;
e) la piena partecipazione dell'indagato alla gestione illecita emerge anche da un'intercettazione telefonica fra altri soggetti e dall'esistenza di pagamenti anomali per Euro 23.810,00.
Si tratta di considerazioni che, secondo la Corte di Cassazione, per la loro pregnanza, confermano, in via indiziaria, una piena e diretta partecipazione dell'indagato all'illecito e rendono irrilevante - secondo la corretta valutazione del Tribunale - la circostanza che non vi sia prova dell'apposizione della firma dell'indagato sulle dichiarazioni fiscali, in quanto queste non sono presenti in atti.

 

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