Costituzione di parte civile e istituto della messa alla prova. I diversi orientamenti sorti nei processi a carico degli enti.

12 Febbraio 2021

Con questo breve contributo si segnalano i più recenti orientamenti e i contrasti che hanno interessato i processi a carico degli enti ex d.lgs. 231/2001.

Sospensione del procedimento con messa alla prova. In materia di compatibilità dell’istituto della messa alla prova ex art. 168-bis c.p. con il processo a carico degli enti si registrano due diversi orientamenti giurisprudenziali emersi nell’ambito della giurisprudenza di merito.
Il primo, minoritario, ammette l’applicabilità dell’istituto al processo a carico della persona giuridica, il secondo, maggioritario, ne esclude la compatibilità.
Importante sottolineare sul punto che, nell’ambito dell’ordinanza emessa il 15 dicembre 2020 da parte del tribunale di Modena, che esclude l’applicabilità dell’istituto, si chiarisce che anche se si volesse ammettere la sospensione del procedimento a carico dell’ente con messa alla prova dello stesso si dovrebbe verificare innanzitutto che la società sia stata dotata prima della commissione del fatto di un modello organizzativo valutato idoneo da un giudice.
Questo, nelle parole del tribunale, costituisce un pre-requisito che solo rende possibile un giudizio positivo in ordine alla “rieducazione” dell’ente.
Quanto ai due distinti orientamenti si evidenzia come nell’ottobre 2020 il G.I.P. di Modena ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti di una società indagata per il reato di frode nell’esercizio del commercio ai sensi dell’art. 25-bis comma 1 del d.lgs. 231/2001.
Nell’ambito di tale procedimento è stato accertato l’esito positivo della prova e il Giudice ha dichiarato estinto sia il reato presupposto, sia l’illecito amministrativo ex d.lgs. 231/2001.
Di segno opposto la pronuncia dello scorso 10 dicembre del Giudice per le indagini preliminari di Bologna che ha ritenuto inammissibile l’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, richiesta da un ente imputato del reato di truffa ai danni dello Stato.
Il Giudice ha precisato che l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è modellato sulla figura dell’imputato persona fisica e che, in assenza di un preciso quadro normativo di riferimento, non è consentito di estenderne l’applicabilità all’ente dell’istituto.

La costituzione di parte civile. Anche il tema dell’ammissibilità della costituzione di parte civile nei processi a carico degli enti registrano pronunce di segno opposto.
In particolare, la recente pronuncia del Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile nei confronti di RFI S.p.a. aderendo all’orientamento giurisprudenziale per cui “la sistematica rimozione, nel d.lgs. 231/2001, di ogni richiamo o riferimento alla parte civile (e alla persona offesa) porta a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica: la parte civile non è menzionata nella sezione II del capo III del decreto dedicata ai soggetti del procedimento a carico dell’ente, né ad essa si fa alcun accenno nella disciplina relativa alle indagini preliminari, all’udienza preliminare, ai procedimenti speciali, alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla sentenza, istituti che, invece, nei rispettivi moduli previsti nel codice di procedura penale contengono importanti disposizioni sulla parte civile e sulla persona offesa”.

Di segno opposto la pronuncia del Tribunale di Lecce del 29 gennaio 2021 che ha dichiarato ammissibile la costituzione di parte civile nei confronti di una società imputata ai sensi del d.lgs. 231/2001 aderendo “all’indirizzo che ammette la possibilità per il danneggiato di avanzare la propria pretesa risarcitoria direttamente nei confronti dell’ente, nell’ambito del processo penale, instaurato anche nei confronti della persona giuridica, per accertare a suo carico la responsabilità per l’illecito amministrativo dipendente da reato”.
In tale ordinanza il Tribunale ha ritenuto che “il rinvio operato dagli artt. 34 e 35 del d.lgs. 231/2001 consente l’estensione al procedimento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato delle norme di procedura penale in quanto compatibili e l’estensione all’ente della disciplina relativa all’imputato, sempre in quanto compatibile”, ritenendo inoltre che “quando il legislatore ha inteso discostarsi dalle disposizioni del codice di rito, lo ha espressamente affermato, mentre nessuna norma del decreto 231 vieta espressamente la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente”.

 

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