Responsabilità del Datore di lavoro per infortuni sul lavoro e completezza del DVR

24 Febbraio 2021

La Corte di Cassazione penale, sez. IV, con sentenza del 13.01.2021, n. 4075 si è pronunciata in materia di infortuni sul lavoro.
La fattispecie sottoposta all’esame della Corte riguardava la responsabilità del titolare di una impresa per il danno subito da un dipendente con qualifica di apprendista durante la riparazione di un ascensore.
Si contestava al datore di lavoro di aver cagionato lesioni, consistite in varie fratture scomposte, guaribili in almeno 30 giorni, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione della normativa antinfortunistica, nonché di avere omesso di predisporre idonei dispositivi di sicurezza.

Nel rigettare il ricorso per cassazione presentato dal datore di lavoro la Corte chiariva innanzitutto che “il dettato della normativa prevenzionistica e per la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità la circostanza che il datore di lavoro operi anche in prima persona e sottoponga anche se stesso al rischio derivante dall'omessa predisposizione di misure prevenzionali, non muta i suoi doveri nei confronti della sicurezza dei lavoratori da lui dipendenti”.
La Corte ha inoltre precisato che in caso di omissione di cautele la sentenza emessa nei giudizi di merito non può essere sindacata nella misura in cui attraverso argomentazioni logiche e esaustive chiarisce che se le cautele omesse fossero state poste in essere con ogni probabilità l'evento non si sarebbe verificato.
Da ultimo i giudici di legittimità sono chiamati ad affrontare la tematica dei rischi contemplati nel DVR.
La Corte di Cassazione sul punto ha chiarito che il Datore di lavoro deve adottare tutte le cautele necessarie per prevenire qualsiasi rischio per il lavoratore, a prescindere dal fatto che esso sia contemplato dal DVR atteso che lo stesso, ai sensi degli artt. 17 e 18 del T.U. sulla sicurezza, ha l’obbligo di valutare tutti i rischi.
La difesa aveva - al contrario - evidenziato la corretta osservanza delle prescrizioni del DVR e la mancata inclusione nello stesso dell'attività posta in essere dal lavoratore.
“Non, può essere infatti posto in dubbio […] che nella specie fosse doveroso il porre in essere ulteriori cautele per evitare il rischio di evento infausto a prescindere dal contenuto del documento di valutazione del rischio previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 28”.
E ancora: “nei casi in cui tale documento non preveda specificamente un rischio, è obbligo del datore di lavoro, in concreto, adottare le idonee misure di sicurezza relative ad un rischio non contemplato, così sopperendo all'omessa previsione anticipata.
In altri termini, nel documento di valutazione del rischio depositato dalla difesa, non era affatto contemplato il rischio specifico connesso alla riparazione di ascensori in cui vi fosse la necessità di lavorare sul tetto della cabina come piano di lavoro e derivante dal pericolo di precipitazione della cabina, presidi che comunque il datore di lavoro aveva l'obbligo di porre in essere”.

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