Responsabilità amministrativa degli enti e calcolo dell’ammontare del profitto

26 Febbraio 2021

La Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 7038 del 23 febbraio 2021, ha affrontato il tema del calcolo dell’entità della confisca nei procedimenti a carico degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Nel dettaglio la Corte di appello di Catania decideva in seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla VI sezione penale della Corte di cassazione e procedeva a determinare il profitto lucrato singolarmente dalle società in relazione al reato previsto dall'art. 316 c.p., commesso dall'amministratore degli enti anche nell'interesse della società e a quantificare il valore degli immobili oggetto di confisca per equivalente.
La Corte di appello rideterminava il profitto complessivo lucrato dalle società ricorrenti quantificandolo nuovamente attraverso l'applicazione degli indici di rivalutazione monetaria e gli interessi legali disponeva inoltre una perizia per la valutazione degli immobili in sequestro e rilevando come lo stesso - come quantificato dal tecnico incaricato - fosse inferiore al profitto stimato, il che ne imponeva la integrale confisca.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori delle società condannate per l’illecito di malversazione ai danni dello Stato (art. 24 D.Lgs. 231/2001), posto in essere dai soggetti apicali. Si denunciava, tra l’altro, l’erroneo calcolo del profitto da reato.
Nell’accogliere parte delle doglianze formulate dai ricorrenti la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'operazione [posta in essere dai giudici di merito] è illegittima perchè l'ammontare del profitto si calcola al netto degli interessi e della rivalutazione che sono voci rilevanti per la quantificazione del risarcimento del danno, ma non per l'identificazione del quantum lucrato attraverso la consumazione dell'illecito”.

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