In data 12 febbraio 2021 è stato pubblicato un nuovo documento da parte del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti in materia di whistleblowing, attraverso il quale si forniscono indicazioni e spunti operativi per i professionisti.
Come è noto la disciplina esistente si occupa di assicurare tutela “ai soggetti che segnalano le violazioni di cui siano venuti a conoscenza anche nell’ambito di un rapporto di lavoro (c.d. whistleblowing)”.
Per tale ragione viene posto in capo agli enti pubblici e privati l’obbligo di creare procedure specifiche idonee a garantire “a coloro che intendano farlo, di segnalare irregolarità e persino illeciti di natura penale, garantendo la riservatezza dell’identità del soggetto segnalante. Inoltre, al fine di evitare ritorsioni da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione, la normativa prevede alcune misure, quali la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, nonché una serie di sanzioni applicabili nel caso in cui il segnalante subisca atti discriminatori”.
Si segnala che il documento ricostruisce, innanzitutto, la normativa europea e internazionale in materia, offre spunti in tema di integrazione dell’istituto del whistleblowing con altre normative di settore tra cui quella bancaria, finanziaria assicurativa e antiriciclaggio ed esamina gli aspetti della disciplina che impattano sulle funzioni degli organi di controllo principalmente interessati ovvero il responsabile per la prevenzione della corruzione e l’organismo di vigilanza.
Nel documento in esame si precisa, poi, come l’applicazione del whistleblowing nel settore privato “ha reso necessaria una modifica della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, al fine di introdurre nei modelli di organizzazione, gestione e controllo da esso normati l’obbligo di previsione di uno o più canali che consentano di veicolare segnalazioni circostanziate di condotte illecite (rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001) o di violazioni del modello dell’ente, di cui i segnalanti – soggetti in posizione apicale o sottoposti all’altrui direzione – siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte”.
Quanto al whistleblowing nel settore privato si evidenzia che la disciplina ha avuto, in materia 231, un triplice impatto:
“i) la necessità di modifica/aggiornamento dei Modelli Organizzativi 231;
ii) un conseguente coinvolgimento dell’OdV, secondo diversi gradi di intervento in funzione delle scelte e della struttura delle società o degli enti in cui operano;
iii) la necessità della predisposizione di una procedura operativa in tema di segnalazioni/whistleblowing”.
Con riferimento alla sfera di attività degli Organismi di Vigilanza si segnala che la L. 179/2017 ha ampliato la sfera di operatività dell’OdV ricomprendendo attività quali il dovere di “a) vigilare sull’attività di modifica/aggiornamento del Modello 231; b) supportare l’Ente nella predisposizione di una specifica procedura in materia di whistleblowing che disciplini le modalità di segnalazione; c) verificare l’adeguatezza dei canali informativi, all’uopo istituiti, relativamente alla loro capacità di garantire la corretta segnalazione dei reati o delle irregolarità e nell’assicurare la riservatezza dei segnalanti nell’intero processo di gestione della segnalazione; d) verificare l’efficacia del canale informatico di cui alla lettera b), co. 2-bis, art. 6 del Decreto 231; e) gestire – per quanto di competenza – il processo di analisi e valutazione della segnalazione; f) vigilare sul rispetto del divieto di “atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione”.