Ricorso per cassazione – Ente non appellante

12 Aprile 2021

La Corte di Cassazione penale, sez. IV, con sentenza del 15.12.2020, depositata in data 29.03.2021, n. 11688 si è pronunciata in relazione al ricorso per Cassazione depositato da un ente che tuttavia non aveva presentato appello.

L’ente ricorrente era stato condannato in primo grado a seguito della commissione del reato di lesioni personali colpose contestato la legale rappresentante di una società per l'illecito di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies.
La vicenda oggetto del giudizio, per come ricostruita nei gradi di merito, attiene all'infortunio occorso ad una persona che si trovava all'interno dell’officina di una società ove era giunta per far riparare un proprio camion. Durante le operazioni di riparazione egli era stato colpito dalla cabina dell'automezzo che era stata sollevata con modalità non conformi a quanto previsto dal manuale operativo del produttore del mezzo, riportando le menzionate lesioni.
Al legale rappresentante della società era stato ascritto di non aver eseguito la valutazione dei rischi connessi alle operazioni lavorative consistenti nella riparazione della pompa idraulica di sollevamento della cabina dei camion e di non aver emanato disposizioni circa gli obblighi degli operai di attenersi ai manuali operativi delle macchine oggetto di intervento; ed ancora, di aver omesso di vietare l'accesso di terzi all'officina e di aver omesso di somministrare la necessaria formazione.

Alla società veniva ascritto l'illecito di cui all'art. 25-septies perché dal reato presupposto essa aveva tratto vantaggio, consistito nel risparmio del denaro necessario allo svolgimento dell'attività di formazione e alla esecuzione della valutazione dei rischi.

Proponevano ricorso per Cassazione tanto il legale rappresentante appellante quanto la società.
La Corte di Cassazione nel dichiarare il ricorso dell'ente inammissibile ha precisato che occorreva considerare che l'ente, pur condannato in primo grado, non aveva proposto appello avverso la sentenza, che fu impugnata unicamente dalle persone fisiche. L'aver omesso di impugnare la sentenza di secondo grado precludeva all'ente la possibilità di proporre ricorso per Cassazione avverso la medesima.

Si è chiarito che “Va considerata, al riguardo, l'autonomia della posizione dell'ente da quella della persona fisica autrice del reato presupposto; autonomia che é in primo luogo di carattere sostanziale ma che si riflette sul diritto di impugnazione, riconosciuto autonomamente all'uno e all'altra.
Ciò rende valevole anche nel caso di specie il principio, più volte formulato da questa Corte, secondo il quale l'art. 587 c.p.p., comma 1, che consente al coimputato non impugnante (o che abbia proposto impugnazione inammissibile) di partecipare al procedimento di impugnazione promosso da altro imputato, giovandosi della impugnazione di quest'ultimo, non attribuisce all'imputato non appellante un autonomo diritto a proporre ricorso per cassazione, nell'ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato ritualmente appellante; invero, l'effetto estensivo della impugnazione tende semplicemente ad assicurare la "par condicio" degli imputati che si trovino in situazioni identiche, ma non determina una riammissione nei termini prescritti per la impugnazione (Sez. 2, n. 2349 del 10/01/2006 - dep. 19/01/2006, Dalipi ed altro, Rv. 23315201).
Nel caso dell'ente il tema si propone in termini analoghi, alla luce delle previsioni del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 71 e 72.
A mente dell'art. 71, contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non é ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo. Si coglie qui l'autonomo diritto dell'ente ad impugnare la sentenza che gli applica sanzioni.
L'art. 72, dal canto suo, dispone che le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.
Si tratta di una disposizione analoga a quella recata dall'art. 587 c.p.p. e che sostiene il principio secondo il quale, in caso di condanna dell'imputato nel giudizio di appello che non abbia visto anche l'ente farsi appellante, questo non può proporre ricorso per cassazione, giacché il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 72 permette di estendere all'ente non impugnante gli effetti favorevoli conseguiti dall'impugnazione presentata dall'imputato, ma non gli riconosce un autonomo diritto al ricorso per cassazione, con eversione della catena devolutiva”.

Con la presente pronuncia la Corte di Cassazione ha pertanto precisato che l'ente ricorrente, non avendo proposto appello avverso la sentenza di condanna, non può giovarsi a tal fine dell'impugnazione proposta dall'imputato, “poiché effetti estensivi si sarebbero prodotti solo nel caso di accoglimento dell'appello e sul piano della comunicazione degli esiti della pronuncia, non già su quello del recupero della impugnabilità di una pronuncia ormai esitata nel giudicato, essendo stati definiti tutti i punti della regiudicata”.

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