Patteggiamento dell’ente e sanzioni interdittive

29 Aprile 2021

La Corte di Cassazione penale, sez. IV, con sentenza del 14.04.2021, (dep. 20.04.2021), n. 14696 si è pronunciata sulla materia della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001 e precisamente sull’applicabilità delle sanzioni interdittive in sede di “patteggiamento”.

Il fatto
Nel dettaglio, con sentenza del 5 novembre 2019 il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, applicava, sull'accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., ad una società - quale ente responsabile per il reato di cui all'art. 590 c.p., comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies, comma 3, - la sanzione pecuniaria di Euro 12.900,00, corrispondente a n. 50 quote societarie e disponeva, altresì, l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 9, comma 2, per la durata di mesi tre.
Più precisamente:
- la sentenza é stata emessa, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 63, per essere stata imputata alla società la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies, comma 3, in ragione del quale, nel caso di condanna per il delitto di cui all'art. 590, comma 3, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, "si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”;
- tale ultimo articolo distingue le quattro categorie di sanzioni (pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza) previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, specificando, al comma 2, che le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- nell'impugnata sentenza sono state applicate cumulativamente tutte le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 9, comma 2, per la durata di mesi tre, senza alcuna motivazione sul punto.

Il ricorso in Cassazione
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’amministratore unico della società interessata dal provvedimento e deduceva la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 11, 13 e 14, ritenendo che “le sanzioni interdittive non costituiscono una conseguenza automatica della condanna o dell'applicazione della pena su richiesta, peraltro non ricorrendo, nel caso di specie, le condizioni per la loro applicazione”.
Si precisava innanzitutto che le sanzioni interdittive erano rimaste escluse dal realizzato accordo ex art. 444 c.p.p., avente ad oggetto la sola applicazione della pena pecuniaria, per cui tali sanzioni non avrebbero potuto essere applicate dal giudice, in quanto in violazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
In secondo luogo, il ricorrente osservava che “se é vero che il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, é anche vero che dalla disciplina degli artt. 11, 13 e 14 del cit. D.Lgs. é possibile evincere l'esclusione di ogni tipo di automatismo nella loro applicazione, dovendosi effettuare la relativa scelta in applicazione di precisi criteri cui il giudice é obbligato ad attenersi. Per la loro applicazione, infatti, é necessario che ricorra almeno una delle condizioni richieste dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 13, lett. a) e b), di cui il decidente é tenuto a dare adeguata rappresentazione in motivazione - come, invece, non effettuato nel caso in esame.
Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 14, inoltre, il giudice, sempre fornendo idonea motivazione, dovrebbe operare una scelta tra le diverse possibili sanzioni interdittive, determinandone il tipo e la relativa durata, senza poter procedere, come invece effettuato nella sentenza impugnata, ad una loro indiscriminata applicazione”.
Il Procuratore generale rassegnava, a sua volta, conclusioni scritte, con cui chiedeva l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla disposta applicazione delle sanzioni interdittive.

La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso presentato, chiariva la fondatezza della doglianza dedotta.
In particolare i Giudici di legittimità precisavano che la pronuncia risultava viziata sotto un duplice profilo.
In primo luogo “in tema di responsabilità da reato degli enti, le sanzioni interdittive sono sanzioni "principali" e non "accessorie", per cui, in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., queste ultime devono essere oggetto di un espresso accordo processuale tra le parti in ordine al tipo ed alla durata delle stesse e non possono essere applicate dal giudice in violazione dell'accordo medesimo”.
Si è infatti precisato che “la natura di sanzioni "principali", e non "accessorie", delle sanzioni interdittive é, in particolare, desumibile dai contenuti della norma del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 14, che ne definisce le modalità di commisurazione e di scelta, richiamando il corrispondente art. 11 sulle sanzioni pecuniarie quanto all'individuazione dei criteri per la loro determinazione nel tipo e nella durata, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”.
Da ciò discende che in caso di "patteggiamento" l'applicazione delle sanzioni interdittive possa essere consentita solo all'esito di un espresso accordo processuale intervenuto tra le parti, mediante il quale vengano preventivamente stabiliti il tipo e la durata della sanzione stessa.
Ne consegue, secondo quanto deciso dalla Corte di Cassazione, l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha applicato cumulativamente le sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 9, comma 2 in violazione dell'accordo processuale raggiunto dalle parti, avente ad oggetto la sola sanzione pecuniaria.
Il rapporto negoziale intercorso tra le parti preclude, infatti, al giudice di applicare una sanzione diversa da quella concordata, in quanto la modifica in peius del trattamento sanzionatorio, sia pure nei limiti della misura legale, altera i termini dell'accordo ed incide sul consenso prestato”.
In secondo luogo la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'impugnata sentenza é, altresì, viziata per l'assoluta genericità e carenza di motivazione con cui il giudice di merito ha cumulativamente applicato tutte le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 9, comma 2”.
In particolare, la scelta della sanzione interdittiva concretamente da applicarsi deve avvenire nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 - e cioé : "tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti". Deve inoltre ricorrere almeno una delle condizioni richieste dalle lett. a) e b) del successivo art. 13 - ovvero: "a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato é stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato é stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti" , provvedendo alla determinazione del relativo tipo e della sua durata, in ossequio a quanto previsto dall'art. 14 del citato D.Lgs.
Tutto ciò deve avvenire mediante un percorso logico ed argomentativo che il giudice é tenuto a rappresentare, sia pur succintamente, nella motivazione del provvedimento applicativo della sanzione interdittiva.
E' indispensabile, cioé, esplicare in base a quali criteri e nella ricorrenza di quali presupposti é stato ritenuto necessario disporre l'applicazione della sanzione - o anche di più sanzioni - ex D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 9, comma 2, altresì rappresentando le modalità attraverso cui si é pervenuti alla scelta del relativo tipo e della sua durata”.
Motivazione che é del tutto assente nella sentenza impugnata.
In conclusione la Corte di Cassazione annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione delle sanzioni interdittive, eliminando le relative statuizioni.

 

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