Costituzione di parte civile nei processi a carico dell’ente

24 Maggio 2021

Abbiamo già trattato il delicato tema dell’ammissibilità della costituzione di parte civile nei processi a carico degli enti, e delle pronunce di segno opposto che si registrano in materia.
Da un lato, il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile nei confronti di un ente che intendeva costituirsi in giudizio aderendo all’orientamento giurisprudenziale per cui “la sistematica rimozione, nel d.lgs. 231/2001, di ogni richiamo o riferimento alla parte civile (e alla persona offesa) porta a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica: la parte civile non è menzionata nella sezione II del capo III del decreto dedicata ai soggetti del procedimento a carico dell’ente, né ad essa si fa alcun accenno nella disciplina relativa alle indagini preliminari, all’udienza preliminare, ai procedimenti speciali, alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla sentenza, istituti che, invece, nei rispettivi moduli previsti nel codice di procedura penale contengono importanti disposizioni sulla parte civile e sulla persona offesa”.
Dall’altro, il Tribunale di Lecce in data 29 gennaio 2021 dichiarava ammissibile la costituzione di parte civile nei confronti di una società imputata ai sensi del d.lgs. 231/2001 aderendo “all’indirizzo che ammette la possibilità per il danneggiato di avanzare la propria pretesa risarcitoria direttamente nei confronti dell’ente, nell’ambito del processo penale, instaurato anche nei confronti della persona giuridica, per accertare a suo carico la responsabilità per l’illecito amministrativo dipendente da reato”.
Ciò, in particolare, sulla base del fatto che “il rinvio operato dagli artt. 34 e 35 del d.lgs. 231/2001 consente l’estensione al procedimento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato delle norme di procedura penale in quanto compatibili e l’estensione all’ente della disciplina relativa all’imputato, sempre in quanto compatibile”, ritenendo inoltre che “quando il legislatore ha inteso discostarsi dalle disposizioni del codice di rito, lo ha espressamente affermato, mentre nessuna norma del decreto 231 vieta espressamente la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente”.

Vi segnaliamo che il Tribunale di Milano ha confermato l’orientamento già precedentemente espresso escludendo, anche nell’ambito di una recente ordinanza pronunciata da un GUP milanese in data 26 aprile 2021, la possibilità di costituirsi parte civile nell’ambito dei giudizi a carico degli enti, essendo il presupposto del giudizio la mera commissione di un illecito amministrativo.

Costituzione di parte civile e istituto della messa alla prova. I diversi orientamenti sorti nei processi a carico degli enti.

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