In materia di riforma del processo penale si informa che nella giornata di ieri è stata presentata la relazione della Commissione ministeriale, incaricata di elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché di prescrizione del reato. La relazione è stata suddivisa in tre parti. La seconda parte della Relazione contiene le proposte in materia di prescrizione del reato. “Si tratta dell’unica materia nella quale la Commissione presenta proposte alternative”. La terza parte è dedicata invece alla materia delle sanzioni penali ed al tema generale della giustizia riparativa. “Queste proposte, oltre a contribuire spesso all’obiettivo di ridurre i tempi del processo, hanno il principale ed essenziale scopo di ammodernare il sistema delle sanzioni penali e, più in generale, di adeguare la giustizia penale ad orientamenti europei, come, ad esempio, quello relativo alla maggiore tutela della vittima del reato, oggetto della direttiva dell’U.E. n. 29 del 2012”. Si riporta di seguito il testo della Relazione presentata dalla Commissione Ministeriale
Il ministero della Giustizia in un comunicato stampa ha chiarito che “è stata pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia la relazione finale della Commissione ministeriale, incaricata di elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché di prescrizione del reato. Le conclusioni del tavolo di studio, presieduto da Giorgio Lattanzi, presidente emerito della Corte costituzionale e presidente della Scuola Superiore della Magistratura, sono state oggi consegnate alla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia. La Guardasigilli effettuerà ora le sue valutazioni, prima di prendere decisioni, in vista della presentazione degli emendamenti governativi al disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello”.
La prima parte contiene le proposte relative al processo penale. Si tratta di proposte formulate nell’ottica dalla “riduzione del numero dei procedimenti per i quali si rende necessario lo svolgimento del giudizio, specie di quello dibattimentale, in modo da diminuire anche il carico di lavoro delle corti di appello e della Corte di cassazione. Tra i tanti interventi a tal fine, si ricorda l’ampliamento sul versante processuale dei riti alternativi e su quello sostanziale della procedibilità a querela. Diverse altre proposte sono dirette a ridurre i tempi delle indagini preliminari, anche attraverso un maggiore intervento del giudice per le indagini preliminari”.
Si evidenzia in particolare la proposta di introdurre un’udienza filtro nei processi a citazione diretta, nell’ottica di ridurre il numero di procedimenti che all’esito del dibattimento si chiudono oggi con una sentenza di assoluzione.
Tra le proposte anche la riduzione dei termini delle indagini e della possibilità per il Pubblico ministero di richiedere proroghe.
Tra le ipotesi formulate quella di limitare la sospensione del corso della prescrizione al solo caso di sentenza di condanna in primo grado o, in alternativa “l’interruzione definitiva del corso della prescrizione con l’esercizio dell’azione penale e, da quel momento, la previsione di termini di fase – per ciascun grado del giudizio – il cui superamento comporta l’improcedibilità dell’azione penale”.
Quanto alle sanzioni penali la Commissione muove dalla premessa secondo cui “la pena pecuniaria non riesca a costituire in Italia un’alternativa credibile rispetto alle pene privative della libertà, come accade invece in molti altri ordinamenti” e propone una serie di “interventi normativi e di riorganizzazione amministrativa, di razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie, rivedendo, secondo criteri di equità e di effettività, i meccanismi di conversione in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato”. Ed infatti “la circostanza che la “certezza della pena”, nel dibattito pubblico, venga invocata a proposito della pena detentiva, e non anche della pena pecuniaria, che è la più incerta delle sanzioni penali, testimonia come sia ancora radicata l’idea del carcere – e della privazione della libertà personale – come unica pena possibile”.