In funzione la Procura Europea contro i reati di corruzione e frode che ledono gli interessi finanziari dell’UE

4 Giugno 2021

La Procura Europea (Eppo - European Public Prosecutor's Office) trova la sua base giuridica nell’art. 86 TFUE ed è un Ufficio competente allo svolgimento di indagini e all’esercizio dell’azione penale nei confronti degli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea.
Si tratta della prima procura sovranazionale dell'Unione, organo indipendente europeo specializzato nel contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell’UE, che è divenuta operativa a partire dal 1 giugno 2021.
La costituzione e l’operatività di tale Ufficio si pone a valle di un lungo cammino volto a perseguire a livello non solo nazionale i reati che ledono il bilancio dell’Ue e i suoi interessi finanziari e che ha visto in passato la costituzione di istituzioni come l’Eurojust, l’Europol o l’Ufficio europeo per la lotta antifrode.
La vera novità sta nel fatto che se sino ad oggi il potere di svolgere le indagini era affidato a procuratori nazionali, con la costituzione dell'Eppo (che ha un potere di indagine equiparabile a quello di una procura nazionale) la giurisdizione non sarà più limitata al territorio sello Stato ma si estenderà all'intero territorio europeo.
La Procura Europea si costituisce di due livelli:
- uno centrale, con sede in Lussemburgo, che vede come procuratore capo Laura Kovesi ed è costituita di 22 procuratori europei (uno per ogni Paese Ue che ha aderito alla cooperazione rafforzata) tra cui - per l’Italia - il dott. Danilo Ceccarelli, già sostituto procuratore a Milano;
- uno nazionale dove lavorano i procuratori europei delegati (pubblici ministeri nazionali con duplice funzione), soggetti responsabili dello svolgimento delle indagini e dell’esercizio dell’azione penale seguendo la normativa di diritto interno.
Per i reati di competenza della Procura Europea sarà il pubblico ministero delegato a svolgere tale funzione presso i tribunali competenti degli Stati membri, e le indagini saranno condotte anche in ottica di cooperazione con i procuratori nazionali ove ciò si renda necessario e/o opportuno.
E così il Procuratore Europeo, ove non intenda esercitare un autonomo potere di archiviazione, o rimettere gli atti alle autorità nazionali competenti (nel caso di fatti che non rientrano nella competenza della Procura europea), se ritiene sussistente la propria competenza e giudica fondata la notizia di reato, esercita l’azione penale applicando le norme di diritto interno, avanti alla giurisdizione dello Stato Membro nel quale si trova il centro dell’attività criminosa, ovvero nel quale è stata commessa la maggior parte dei reati.
L’organo giurisdizionale competente e le norme di diritto processuale applicabili saranno quelle dello Stato presso cui si svolge il procedimento.
Si segnala che la Procura europea si è già dotata di un proprio sito ufficiale (https://www.eppo.europa.eu/) attraverso il quale sarà anche possibile effettuare denunce.
La competenza materiale di tale Ufficio è stata individuata dalla Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) di cui l’osservatorio ha già trattato a più riprese.
Si tratta di reati transfrontalieri di frode, di casi di frode IVA che comportano un danno superiore ai 10 milioni di euro, di condotte di truffa ai danni dell’Unione Europea e malversazione di fondi europei, di riciclaggio di proventi di reato, di corruzione attiva e passiva di funzionari europei che danneggi gli interessi finanziari dell’UE.
Per ciò che riguarda gli atti di indagine, l’EPPO avrà potere di effettuare perquisizioni locali e sequestri probatori, sequestri preventivi dei proventi e degli strumenti di reato, intercettazioni di comunicazioni elettroniche, nonché il tracciamento di oggetti mediante mezzi tecnici.
Inoltre, il Procuratore Europeo potrà, in applicazione delle norme di diritto nazionale, disporre misure cautelari personali ed avvalersi dello strumento del mandato di arresto europeo.

 

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