L’ente a cui viene contestato un illecito amministrativo dipendente da reato può nominare due difensori

10 Giugno 2021

La Corte di Cassazione, sez. VI penale, con sentenza del 22.04.2021, (depositata in data 25.05.2021), n. 20728 ha chiarito che la persona giuridica a cui viene contestato un illecito amministrativo dipendente da reato ha la facoltà di nominare fino a due difensori di fiducia.

Nel dettaglio, la vicenda riguardava un procedimento in cui gli imputati persone fisiche erano stati chiamati a rispondere dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex artt. 110, 81 e 640-bis c.p., mentre agli enti giuridici veniva contestato l'illecito amministrativo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 24.
L'ipotesi accusatoria concerneva delle truffe per l'indebita percezione di somme derivanti da fondi di investimento Europei, che la comunità stanziava per la realizzazione di progetti di sviluppo, cofinanziati altresì a livello statale e regionale. Nel caso di specie, i progetti e i relativi fondi venivano gestiti dalla Regione Veneto e dalla Regione Puglia, costituitesi entrambe parti civili. Le persone giuridiche erano state destinatarie dei contributi.

Quanto alla questione dedotta nell’ambito del ricorso di uno degli enti e riguardante l’intervenuta nomina di due difensori di fiducia da parte dello stesso la Corte di Cassazione ha precisato che “Deve ritenersi errata, infatti, l'interpretazione dell'art. 39 D.Lgs. cit. seguita dalla Corte di appello secondo cui l'ente non avrebbe, diversamente dall'imputato, ma analogamente alla parte civile, la facoltà di nominare due difensori di fiducia. Tale disposizione disciplina solo le forme di costituzione e rappresentanza dell'ente ai fini della partecipazione al procedimento penale, secondo uno schema che ricalca quello della costituzione della parte civile regolato dall'art. 78 c.p.p. E' previsto il deposito nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente di una dichiarazione contenente, a pena di inammissibilità, la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante, il nome ed il cognome del difensore, l'indicazione della procura, la sottoscrizione del difensore e la dichiarazione o l'elezione di domicilio. Non vi é , invece, alcun richiamo alle disposizioni processuali che limitano la difesa delle parti private nel processo penale alla nomina di un solo difensore ex art. 100 c.p.p.
Pertanto, in applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 231/2001, la Corte di Cassazione ha chiarito che “devono estendersi all'ente le disposizioni processuali relative all'imputato, ed in particolare, per quello che qui rileva, l'art. 96 c.p.p. che attribuisce all'imputato il diritto di nominare non più di due difensori di fiducia”.
“Non é ravvisabile, invero, alcuna incompatibilità strutturale o funzionale di detta disposizione con la disciplina che regola la rappresentanza e le formalità di costituzione dell'ente chiamato a rispondere per illecito amministrativo da reato, essendo la limitazione del numero di difensori una scelta libera del legislatore che non é imposta dalle peculiarità della natura di ente giuridico della parte processuale, come dimostra la irrilevanza a tale fine se la parte civile sia un ente giuridico o una persona fisica”.
In mancanza di una limitazione espressa dello stesso tenore di quella prevista per la difesa delle parti private nel processo penale dall'art. 100 c.p.p., non può che applicarsi la regola generale prevista dall'art. 35 del D.Lgs. cit. che estende all'ente tutte le disposizioni processuali relative all'imputato, “fatta eccezione per quelle che risultino inapplicabili per oggettiva e strutturale incompatibilità, in ragione della natura giuridica della soggettività dell'ente rispetto alla qualità di persona fisica dell'imputato”.

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