La Corte di Cassazione penale, sez. IV, con pronuncia del 03.03.2021, (dep. 08.06.2021), n. 22256 si è soffermata sul tema dell’interesse e vantaggio dell’ente in caso di infortunio sul lavoro. La Corte di Cassazione, nel dichiarare fondato il ricorso proposto dal difensore della società coinvolta ha chiarito che in tema di responsabilità da reato degli enti derivante da reati colposi di evento, costituiscono principi pacifici nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quelli secondo cui: Sulla scorta di tali principi la IV sezione penale, in relazione al caso sottoposto al suo scrutinio, ha chiarito che vi è “la necessità di rinvenire un collegamento tra l'azione umana e la responsabilità dell'ente che renda questa compatibile con il principio di colpevolezza (evitando che l'affermazione della responsabilità dell'ente consegua automaticamente, una volta dimostrati il reato presupposto e il rapporto di immedesimazione organica dell'agente, e assicurando che la persona fisica abbia agito nel suo interesse e non solo approfittando della posizione in esso ricoperta), è soddisfatta dall'esclusione dal novero delle condotte a tal fine rilevanti quelle sostenute da coscienza e volontà, ma non anche dall'elemento della "intenzionalità", cioè dallo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica. La corte di Cassazione ha pertanto ritenuto la motivazione della sentenza impugnata, carente sotto questo profilo, non dando conto delle prove dalle quali ha desunto il vantaggio conseguito dall'ente, in termini di apprezzabile risparmio di spesa e di apprezzabile accelerazione del processo produttivo.
La vicenda riguardava la condanna di un datore di lavoro, dichiarato colpevole del reato di lesioni colpose, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - commesso in cooperazione colposa con il lavoratore – e l’accertamento nel giudizio di merito della responsabilità amministrativa dell’ente di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 5, comma 1, lett. a) e art. 25-septies, comma 3.
Secondo l'accertamento compiuto nel giudizio di merito, il fatto attiene ad un infortunio sul lavoro subito, in un impianto di selezione di rifiuti dove un lavoratore, sceso dal mezzo, mentre stava rimuovendo il telo del cassone al fine di consentire lo scarico del materiale proveniente dalla raccolta differenziata, veniva urtato dal muletto condotto da altro lavoratore, riportando lesioni gravi, consistite nella frattura della tibia e del piede sinistro.
La responsabilità del datore di lavoro è stata riconosciuta “in quanto le lesioni sono state ritenute conseguenti alla violazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 63 e art. 64, comma 1, per non avere organizzato i luoghi di lavoro in maniera conforme all'allegato IV, punto 1.4., ed in particolare per non avere organizzato una viabilità sicura regolamentando, con cartellonistica e segnaletica orizzontale, la circolazione nel piazzale esterno dell'impianto di selezione rifiuti, separando le corsie di marcia, indicando i luoghi di stoccaggio e le corsie destinate ai carrelli elevatori e ai pedoni, nonché le aree di manovra dei mezzi”.
- i concetti di interesse e vantaggio, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'evento;
- tali criteri di imputazione oggettiva sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito;
- ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto.
La Corte ha altresì precisato:
- che "il "risparmio" in favore dell'impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione" tant'è vero che il vantaggio è stato ravvisato anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione;
- che "ricorre il requisito dell'interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie ma) di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa: pur non volendo il verificarsi dell'infortunio a danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, e, dunque ha realizzato una politica di impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto".
- che l'interesse è un criterio soggettivo, il quale rappresenta l'intento del reo di arrecare un beneficio all'ente mediante la commissione del reato. Per questo, l'interesse è indagabile solamente ex ante ed è del tutto irrilevante che si sia o meno realizzato il profitto sperato. Nei reati colposi d'evento, affinché l'interesse per l'ente sussista, è necessaria la consapevolezza della violazione delle norme antinfortunistiche, in quanto è proprio da tale violazione che la persona fisica ritiene di poter trarre un beneficio economico per l'ente (vale a dire un risparmio di spesa). Diversamente deve ragionarsi con riferimento al vantaggio. Esso è criterio oggettivo, legato all'effettiva realizzazione di un profitto in capo all'ente quale conseguenza della commissione del reato. Per questo deve essere analizzato, a differenza dell'interesse, ex post”.
Quanto alla sistematicità delle violazioni, la Corte di Cassazione, nell’ambito di diverse pronunce ha ritenuto ravvisabile l’interesse dell’ente "anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta a un'iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente".
Ciò posto è stato rilevato che il connotato della sistematicità della violazioni attiene al piano prettamente probatorio in quanto il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell'ente derivante dai reati colposi ivi contemplati, né tale connotato è imposto dalla necessità di rinvenire un collegamento tra l'azione umana e la responsabilità dell'ente che renda questa compatibile con il principio di colpevolezza.
In conclusione la Corte di Cassazione ha chiarito che: “Ritenuti pienamente condivisibili i suddetti principi si ritiene che - onde impedire un'applicazione automatica della norma che ne dilati a dismisura l'ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione (che implica quasi sempre un risparmio di spesa il quale può, però, non essere rilevante) - ove il giudice di merito accerti l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute, in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro (ed in mancanza di altra prova che la persona fisica, omettendo di adottare tali cautele, abbia agito proprio allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica, e - quindi - in una situazione in cui l'omessa adozione delle cautele dovute sia plausibilmente riconducibile anche a una semplice sottovalutazione del rischio o ad un'errata valutazione delle misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia della salute dei lavoratori), ai fini del riconoscimento del requisito del vantaggio occorre la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavoratori quale conseguenza delle cautele omesse: la prova, cioè, dell'effettivo, apprezzabile (cioè non irrisorio) vantaggio (consistente nel risparmio di spesa o nella massimizzazione della produzione, che può derivare, anche, dall'omissione di una singola cautela e anche dalla conseguente mera riduzione dei tempi di lavorazione) non desumibile, sic et simpliciter, dall'omessa adozione della misura di prevenzione dovuta.
In altri termini laddove non vi sia la prova - desumibile anche dalla sistematica sottovalutazione dei rischi - che l'omessa adozione delle cautele sia il frutto di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa, (cioè di una specifica politica aziendale volta alla massimizzazione del profitto con un contenimento dei costi in materia di sicurezza, a scapito della tutela della vita e della salute dei lavoratori), e risulti, invece, l'occasionalità della violazione delle norme antinfortunistiche, dovendosi escludere il requisito dell'interesse, deve essere rigorosamente provato quello del vantaggio, che può alternativamente consistere in un apprezzabile risparmio di spesa o in un, sempre apprezzabile, aumento della produttività, e la motivazione della sentenza che riconosca tale vantaggio deve dare adeguatamente conto delle prove, anche per presunzioni, dalle quali lo ha desunto”.