La pubblicazione delle Linee Guida di Confindustria, così come la recente pronuncia del Tribunale di Vicenza relativa alle indagini svolte su Banca Popolare di Vicenza, di cui l’Osservatorio si è occupato, impongono una valutazione rispetto alle caratteristiche e alle funzioni dell’Organismo di Vigilanza. La necessaria autonomia e indipendenza
Nel dettaglio:
La pronuncia del Tribunale di Vicenza
Nell’ambito della menzionata pronuncia giudiziale si chiariva che: “L’OdV di BPVi era composto da soggetti non esenti da ingerenza e condizionamento da parte dei componenti dell’Ente, in particolare degli organi di vertice”.
L’organismo collegiale, infatti, era composto da un membro interno e due membri esterni. Il membro interno svolgeva la funzione di Direttore dell’Internal Audit e dipendeva gerarchicamente e funzionalmente dai soggetti che – con riguardo ai reati oggetto del processo – era tenuto a controllare, circostanza che ha minato inevitabilmente la sua indipendenza e imparzialità. I due avvocati membri esterni, invece, sarebbero risultati beneficiari di ingenti retribuzioni da parte di società veicolo della BPVi o dalla stessa totalmente partecipate, anche in tal caso compromettendo in toto il requisito dell’autonomia previsto dall’art. 6 lett. b) D.lgs. 231/2001.
Anche dopo essere stata modificata la composizione dell’OdV, attraverso la nomina del Collegio Sindacale, il Tribunale ha rilevato le medesime criticità relative alla scarsa autonomia dei membri dell’Organismo, nonché alla sussistenza di conflitti di interesse per le importanti interessenze con i vertici dell’Istituto bancario e società ad essi ricollegate.
Come noto, affinché il modello organizzativo spieghi efficacia esimente, l’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto 231 richiede autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
Ciò premesso, occorre evidenziare che la normativa in materia non pone preclusioni ma consente alle società di effettuare liberamente la scelta in merito ai membri da nominare. La libertà di scelta deve tuttavia poter garantire i requisiti di autonomia e indipendenza richiesti dalla norma e ciò, innanzitutto, impone una riflessione sulle caratteristiche professionali e sui ruoli ricoperti dai soggetti nominati.
In altre parole, l’ente deve poter “giustificare” la nomina di uno o più soggetti alla luce delle competenze e della professionalità maturata dai soggetti individuati.
A ciò si aggiunga che nei casi di collegialità – come accaduto nella vicenda più sopra esaminata - l’indipendenza va apprezzata rispetto all’intero organo collegiale e non al singolo e, pertanto, la scelta di membri esterni (e del Presidente tra i membri esterni) appare idonea a fare da “contrappeso” alla nomina di un membro interno.
Ciò posto, nell’ambito della sentenza emessa da parte del Tribunale di Vicenza emerge in modo chiaro come la problematica dell’OdV fosse innanzitutto connessa all’assenza di effettività dei controlli e non alla mera composizione dell’organo. Non sarebbe stata mossa alcuna contestazione in merito alla scelta dei membri da parte dell’Istituto di credito se l’organo nominato avesse espletato correttamente la vigilanza connessa all’incarico assunto.
Il tema centrale è dunque connesso all’effettività dei controlli; poter dimostrare che il membro o i membri nominati abbiano svolto correttamente l’incarico assunto effettuando i dovuti accertamenti e segnalando eventuali anomalie.
Da ultimo si segnala che le Linee Guida di Confindustria di recente pubblicazione chiariscono che “Tali requisiti sembrano assicurati riconoscendo all’Organismo in esame una posizione autonoma e imparziale, prevedendo:
a) il “riporto” al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire al Consiglio di Amministrazione,
b) la dotazione di un budget annuale a supporto delle attività di verifica tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dal legislatore.
c) è poi indispensabile che all’Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi”.