Con sentenza del 15.04.2021, n. 22119, la VI sezione della Corte di Cassazione penale si è pronunciata sul tema della malversazione ai danni dello Stato in relazione all’utilizzo di un finanziamento a titolo di prestito garantito dallo Stato per finalità diverse da quelle per cui era stato concesso. Nel dettaglio, il Tribunale di Isernia rigettava la richiesta di riesame del decreto con il quale il G.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, di una somma rinvenibile nella disponibilità dell’imputato e della società allo stesso riferibile. All’imputato era infatti contestato il reato di cui all'art. 316-bis c.p. perché, nella qualità di legale rappresentante, dopo avere ottenuto l'erogazione di un finanziamento a titolo di prestito garantito dalla Stato, come previsto dal c.d. Decreto Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40), avrebbe impiegato tale somma per finalità diverse da quelle cui detto finanziamento era destinato per legge (mantenimento dei livelli occupazionali, evitare il fallimento o la crisi delle imprese a causa della contrazione del fatturato causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, copertura di spese strettamente funzionali a tali finalità), trasferendo parte della somma su conti correnti personali suoi e della figlia. Il G.i.p. ravvisava l'esistenza dei presupposti legittimanti la misura sulla base dei movimenti bancari che documentavano il trasferimento della somma dal conto intestato alla società a quello personale con la causale "prestito infruttifero a socio", e da questo al conto della figlia. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame ha rigettato le doglianze dell'indagato e della figlia che, oltre a contestare la violazione delle finalità cui era destinato il finanziamento, hanno eccepito la non sussumibilità della condotta contestata nel reato di malversazione a danni dello Stato, ponendo l'accento sulla natura privata dell'istituto erogatore. In particolare, sulla base dell'analisi della disciplina prevista al D.L. n. 23 del 2020, artt. 1 e 1-bis, del contenuto e delle caratteristiche della garanzia rilasciata da SACE S.p.A., della natura di tale ente e delle modalità semplificate di erogazione del finanziamento, il Tribunale ha ritenuto che, sulla base di un'interpretazione estensiva dell'art. 316-bis c.p., fondata sulla "matrice pubblicistica" impressa all'operazione finanziaria dalla garanzia in esame, il finanziamento erogato da banche private con la garanzia "ad attenuata onerosità" di SACE S.p.A. doveva essere ricompreso nella nozione di "sovvenzioni o finanziamenti destinati ad attività di pubblico interesse", rilevante per l'integrazione del reato. “Si é, infatti, ritenuto che, sebbene SACE S.p.A. sia una società privata controllata indirettamente dallo Stato e, dunque, non qualificabile come ente pubblico, la garanzia da questa rilasciata per sollevare le imprese in crisi a seguito dell'epidemia da Covid-19 proviene indirettamente dallo Stato”. Di contro, nel proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza, gli imputati lamentavano che la condotta contestata non potesse essere ricondotta al reato di malversazione ai danni dello Stato atteso che il finanziamento non era stato erogato dallo Stato, ma da una banca privata. La Corte di Cassazione nell’accogliere il ricorso presentato ha chiarito innanzitutto che quanto al contenuto della L. n. 40 del 2020 la stessa “si inserisce nel quadro delle misure adottate per far fronte all'emergenza causata dalla pandemia da COVID-19”. L'intervento normativo si propone lo scopo di assicurare la necessaria liquidità alle imprese, con sede in Italia, colpite dall'epidemia facilitando l'accesso a finanziamenti, di durata non superiore a sei anni, connotati da uno scopo legale, assistiti da una garanzia a prima richiesta, esplicita e irrevocabile, rilasciata da SACE S.p.A. (acronimo di Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, società controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.) in favore degli istituti finanziatori, ovvero, banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e gli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. Si è inoltre precisato che il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato per legge a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, e che le medesime imprese si impegnano a non delocalizzare. Inoltre, il finanziamento deve essere destinato, in misura non superiore al venti per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile a causa dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa. La legge prevede, inoltre, l'impegno dell'impresa beneficiaria della garanzia di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. A tal fine, si prevede che le richieste di finanziamenti devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara che il finanziamento coperto dalla garanzia é richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia. Ciò premesso, quanto alla questione relativa alla riconducibilità della condotta in esame al reato di Malversazione ai danni dello Stato la Corte di Cassazione ha precisato che presupposto del reato è l'erogazione da parte dello Stato, o di altro ente pubblico, in favore di un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, di un contributo, una sovvenzione o un finanziamento destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse. Nel caso di specie occorre invece considerare che il finanziamento, sebbene connotato da onerosità attenuata e destinato alla realizzazione delle finalità di interesse pubblico non viene erogato direttamente dallo Stato o da altro ente pubblico, bensì da un soggetto privato (nel caso concreto, un istituto bancario), non essendo pertanto integrata la fattispecie penale.