L’articolo 13 del nuovo Decreto Legge introduce disposizioni di modifica al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro intervenendo, in particolare, in materia di vigilanza, di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni e di messa a regime del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Si tratta di un provvedimento che, come dichiarato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Orlando, ha lo scopo di " incentivare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro” e di “coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche".
In particolare si segnala che:
- l’art. 13 prevede un rafforzamento del ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di attività di vigilanza e il coordinamento di INL e Asl nell’ambito dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale;
- l’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute sicurezza dei lavoratori” è stato sostituito. In particolare mutano le condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni che è ora fissato nel 10% e non più 20% del personale presente sul luogo di lavoro in assenza di un contratto regolare. Inoltre, per quanto riguarda gli illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da considerarsi gravi, non sarà più richiesta la reiterazione delle violazioni ai fini della adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni. La nuova disciplina in materia di sospensione cautelare prevede altresì l'impossibilità, per l'impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione. A ciò si aggiunga che il nuovo testo di legge esclude oggi qualsivoglia discrezionalità dell’organo ispettivo prevedendo che gli Ispettori dinnanzi ad un illecito adottino il provvedimento di sospensione dell’attività e che l’INL può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori;
- la nuova disciplina prevede inoltre che gli introiti derivanti dall'adozione delle sanzioni emanate dal personale dell'Ispettorato del Lavoro in materia prevenzionistica vadano ad integrare un apposito capitolo di bilancio dell'INL stesso (analogamente a quanto già avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle Asl), destinato a finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. Connesso a tale tematica vi è il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) attraverso una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute in materia di infortuni e malattie professionali denunciate.
In conclusione si può affermare che il provvedimento in esame prevede, da un lato, l’inasprimento dei controlli al fine di prevenire il rischio di irregolarità e di messa in pericolo della salute e sicurezza dei lavoratori e, dall’altro, per le ipotesi di violazioni l’inasprimento delle sanzioni per le Società che non si siano adeguate alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008.
Occorre dunque considerare che dinnanzi a violazioni delle norme in materia di SSL la Società rischia di incorrere nella sospensione per ragioni di sicurezza della parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o delle attività presso cui sono impiegati lavoratori privi di idonea formazione.
Sospensione che potrà cessare solo dinnanzi all’integrale ripristino delle corrette condizioni di lavoro e della messa in sicurezza dei lavoratori oltre al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata.