La Corte di Cassazione con sentenza n. 41582/2021 ha ritenuto integrato l’illecito tributario di indebito rimborso Iva per un credito di imposta inesistente anziché la tentata truffa ai danni dello Stato sulla base del principio di specialità esistente tra le due norme. Nel caso di specie, infatti, il tentativo di truffa era finalizzato ad ottenere un indebito rimborso di imposta attraverso rappresentazioni mendaci nelle dichiarazioni e nelle scritture contabili. La condotta veniva quindi ricondotta all’art. 2 D.lgs. 231/2001. Da ciò discendeva, nel caso di specie, l’impossibilità di contestare la responsabilità dell’ente ex D.lgs. 231/2001 trattandosi di fatti commessi prima dell’entrata in vigore del DL 124/2019 che ha inserito i delitti tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.