Sì alla sanzione disciplinare, anche se successiva alla segnalazione, ove si dimostri che non è dipesa dalla stessa

29 Novembre 2021

Come è noto la recente pubblicazione delle Linee Guida ANAC e delle Linee Guida di Confindustria - di cui l’Osservatorio si è occupato - hanno offerto numerosi spunti sulla tematica del Whistleblowing.

Nel dettaglio, la tutela che la legge accorda al segnalante si suddivide in:

– tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e della segnalazione;

tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate dall’ente a causa della segnalazione effettuata.

Le Linee Guida ANAC, di cui ci siamo occupati, quanto al tema delle misure discriminatorie e/o ritorsive chiariscono che “la norma individua, da una parte, misure sufficientemente tipizzate (sanzione, demansionamento, licenziamento, trasferimento), dall’altra, rinvia a misure indeterminate laddove si riferisce a misure “organizzative” aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione.

Ad avviso dell’Autorità, pertanto, la “misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro” potrebbe ricomprendere:

graduale e progressivo svuotamento delle mansioni;

pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;

valutazione della performance ingiustificatamente negativa;

mancata ingiustificata attribuzione della progressione economica o congelamento della stessa;

revoca ingiustificata di incarichi;

ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;

reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi).

Ebbene, proprio con riferimento a tali misure si è espressa di recente l'Autorità Anticorruzione affermando, in una vicenda che riguardava una sanzione disciplinare comminata ad un dipendente pubblico, che "la segnalazione di illeciti non salvaguarda da trasferimenti d'ufficio, o da licenziamenti, se le ragioni sono estranee alla segnalazione e quindi vi è assenza di ritorsività".

Ciò significa che l’ente non è sanzionabile ove provi in giudizio che la sanzione disciplinare sia dipesa da condotte diverse dalla segnalazione pure effettuata dal lavoratore.

 

 

 

 

 

2024 - Morri Rossetti

cross