Incendio colposo e responsabilità omissiva dell’amministratore di una Società per aver creato le condizioni necessarie al verificarsi dell’evento incendio.

25 Febbraio 2022

La recentissima sentenza del 14.01.2022, n. 2496, emessa dalla Corte di Cassazione penale, sez. IV, ha stabilito che risponde del reato di incendio colposo anche chi, pur non avendo dato materialmente origine al fuoco, abbia dato causa colposamente all'incendio per aver posto le condizioni necessarie non già a far sviluppare il fuoco, ma a cagionare l'incendio.

Il caso esaminato riguardava l'amministratore di una società che è stato ritenuto responsabile nell’ambito del giudizio di merito per avere omesso di stipulare un contratto di somministrazione di energia con un adeguato wattaggio, che consentisse il funzionamento delle pompe a servizio dell'impianto antincendio.

La vicenda appare di interesse, pur non riguardando un reato che rientra nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, in quanto capace di evidenziare l’importanza – anche in ottica preventiva – che rivestono le scelte di carattere contrattuale poste in essere da parte delle società.

E ciò vale in relazione ai diversi settori del diritto penale – e segnatamente in relazione ai diversi reati presupposto. Basti considerare l’importanza che rivestono i contratti nell’ambito della salute e sicurezze sul lavoro quando dinnanzi ad un infortunio occorre valutare l’idoneità tecnica dell’esecutore di un’opera o un servizio o ancora le caratteristiche tecniche di un contratto nell’ipotesi in cui un soggetto debba dimostrare di essere incorso suo malgrado in meccanismi di frode IVA.

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