L’estinzione della società non è equiparabile alla morte del reo

18 Marzo 2022

La Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale sentenza n. 9006, ha statuito in materia di responsabilità amministrativa degli enti che l’estinzione della società, con successiva cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese, non è assimilabile alla causa di estinzione del reato consistente nella morte del reo, di cui all’articolo 150 c.p.

Da un lato il legislatore nel delineare le cause estintive della responsabilità degli enti è andato a definire un catalogo tassativo, non estendibile per via giurisprudenziale, dall’altro lato la Cassazione ha appurato che la dichiarazione di fallimento della società non è idonea a far venir meno a responsabilità dell’ente.

Nel caso di realizzazione di un reato presupposto dal quale la Società ha tratto un interesse o un vantaggio, la responsabilità amministrativa dell’ente non viene meno, ma si trasferisce in capo ai soci. Se infatti con il venir meno della Società, viene meno l’obbligo di esercitare l’attività di impresa in comune, lo stesso non vale per i rapporti che sono sorti prima dell’estinzione della stessa, compresa la responsabilità derivante dalla commissione di un reato.

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