Con la recente sentenza n. 13218 depositata il 7 aprile 2022, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’interesse quale criterio soggettivo di imputazione della responsabilità dell’ente per il reato di lesioni personali provocate a causa della violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel caso di specie, la società imputata per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies D.lgs. 231/2001 aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze che, confermando la condanna emessa in primo grado, riconosceva la responsabilità dell’ente. In particolare, i giudici di merito, ricostruendo il contesto in cui si è verificato l’infortunio, avevano individuato nella mancata manutenzione del carrello elevatore che aveva investito il dipendente e nell’omessa realizzazione di segnaletica orizzontale volta a delimitare l’area di movimentazione dei mezzi le violazioni che avrebbero determinato le condizioni per il verificarsi dell’incidente. Tali circostanze avevano indotto i giudici di primo e secondo grado a ritenere che le modalità organizzative adottate avessero consentito all’impresa di ottenere un risparmio di spesa. Irrilevante, invece, era stata considerata la prospettazione presentata dalla difesa dell’ente secondo cui il risparmio sarebbe stato molto esiguo, soprattutto se rapportato alle ingenti spese sostenute periodicamente dalla società per la manutenzione dei macchinari e degli impianti. La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha ritenuto completa e consistente la motivazione fornita dai giudici di merito, anche in considerazione della corretta applicazione operata dei principi giurisprudenziali in materia, quali: La Corte ha infine concluso specificando che il carattere esiguo del risparmio di spesa potrebbe rilevare ai fini dell’esclusione della sussistenza dell’interesse esclusivamente in situazioni nelle quali, in un contesto di generale osservanza da parte dell’impresa delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’infortunio possa ricondursi a una sottovalutazione del rischio o a un’errata valutazione delle misure di sicurezza da adottare. Tuttavia, nel caso di specie, la consapevolezza del datore di lavoro circa la necessità di adottare misure di sicurezza e la scelta deliberata di non adottarle impediscono di attribuire rilevanza esimente all’esiguità del risparmio e inducono all’affermazione della responsabilità amministrativa dell’impresa.