La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 18652, dell’11 maggio 2021, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui in caso di patteggiamento, la confisca a carico dell’ente, viene applicata dal giudice anche laddove non sia stata oggetto di accordo tra le parti. Ciò in ragione della natura di pena principale della confisca. Nel dettaglio i giudici di legittimità hanno specificato che “deve essere disposta anche nel caso in cui non sia preventivamente entrata nell’accordo delle parti, posto che, al momento della richiesta di patteggiamento, l’imputato era comunque nelle condizioni di prevederne l’applicazione”. Si consideri sul punto che, già in passato, la Corte di Cassazione si era espressa in termini analoghi ritenendo ammissibile, in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero, volto a denunciare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti (Cassazione penale sez. III, 8.05.2019, n. 29428). E ancora: “La confisca prevista dall'art. 11 l. 16 marzo 2006, n. 146, essendo prevista dalla legge come obbligatoria, deve essere disposta con la sentenza di applicazione della pena di cui all'art. 444 c.p.p., anche quando non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti; ne consegue che l'omissione di qualsiasi statuizione sul punto integra un'ipotesi di illegalità della pena e della misura di sicurezza, che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.” (Cassazione penale sez. V, 11.01.2019, n.19735).