Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi (in particolare quelli del 14 marzo, 24 aprile 2020, 6 aprile 2021), prevedendo una serie di misure che tengono conto dell'evoluzione della situazione pandemica attuale. Vengono fornite indicazioni operative aggiornate, finalizzate a garantire - negli ambienti di lavoro non sanitari - l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Nell’ambito di tale documento si chiarisce che: “Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente Protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria”. Come riporta la Segnalazione del 4 luglio 2022 emessa dalla Camera dei Deputati “le misure prevenzionali riguardano la corretta circolazione delle informazioni all'interno dei luoghi di lavoro ma anche per coloro che vi accedono, le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro, la gestione degli appalti, la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell'aria, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la gestione degli spazi comuni, la gestione dell'entrata e uscita dei dipendenti, la gestione di una persona sintomatica in azienda, la sorveglianza sanitaria, il lavoro agile (si auspica che venga prorogata ulteriormente la possibilità; di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall'art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2020), la protezione rafforzata dei lavoratori fragili”. Si prevede, ad esempio, che il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informi tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e che il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e, se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. E ancora, Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago ed è obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. Non viene, invece, previsto l’obbligo di indossare la mascherina seppure si precisa che si tratta di un presidio di grande utilità per evitare il diffondersi del virus. Per maggiori informazioni: https://www.uilpa.it/attachments/article/6654/protocollo_01-22.pdf